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La maestra d’asilo licenziata e le altre: cosa succede quando il nostro intimo viene violato

Pubblicato: 27/11/2020 15:11

Da quando il caso della maestra d’asilo licenziata per un video intimo diffuso illecitamente è sorto agli onori delle cronache, si è parlato diffusamente del reato di revenge porn e del trattamento illecito di dati privati.

Il caso di questa ragazza che da anni lotta per riavere una professione, un equilibrio emotivo ed una vita normale, è purtroppo ancora ben più frequente di quanto s’immagini. A livello giuridico inoltre ci sono vari aspetti della vicenda che meritano di essere approfonditi, perché permettono di inquadrarne la gravità e la complessità: ne abbiamo parlato con Alessia Sorgato, avvocato penalista che collabora con numerosi centri antiviolenza, e con Domenico Fragapane, il legale della ragazza.

Da giorni i media stanno legando la vicenda della giovane maestra d’asilo a due parole: revenge porn. Occorre però osservare che quando le foto ed i video intimi della maestra d’asilo vennero diffusi dal ragazzo che frequentava, il reato di revenge porn (articolo 612-ter c.p.) non era ancora in vigore e gli strumenti che i legali avevano per rivalersi sui responsabili in casi come questo erano altri. “All’epoca della denuncia di questo caso il reato di revenge porn non era ancora in vigore” spiega l’avvocato Sorgato “esisteva un altro ‘scalpellino legale’, ovvero il reato di diffamazione, che noi avvocati potevamo usare ma ovviamente era uno strumento che portava a una sottostima della gravità del fatto”. 

Anche il legale della giovane spiega che se i fatti fossero accaduti solo un anno dopo, con il Codice rosso in vigore, le cose sarebbero potute andare diversamente: “Occorre vedere come la vicenda sarebbe stata inquadrata processualmente, ma avrebbe potuto avere anche valutazioni più gravi considerato lo svolgimento dei fatti. Se il fatto oggi fosse inquadrato nella nuova fattispecie di reato, certamente le conseguenze per il reo sarebbero state più pesanti”.

Messa alla prova: cosa significa

Nella storia della maestra d’asilo, dunque, i responsabili sono stati accusati di altri reati: violenza privata, diffamazione e trasmissione illecita di dati personali. La possibilità di accedere allo strumento della “messa alla prova” da parte del ragazzo – che tanto ha fatto discutere in questi giorni- non sarebbe mai potuto essere preso in considerazione in caso di revenge porn.

L’avvocato Sorgato ha spiegato chiaramente come, nel contesto di un reato di diffamazione, era lecito che il giudice valutasse e concedesse la messa alla prova: “È uno strumento pensato anche per i casi di diffamazione, e che può in effetti rivelarsi efficace“.

La messa alla prova, inoltre, prevede che ci si impegni preliminarmente a fornire un risarcimento. A quanto pare ciò è avvenuto anche nel caso in questione: “Lui ha offerto una somma che non è ritenuta sufficiente ai fini risarcitori ma comunque adeguata per accedere alla messa alla prova” spiega Fragapane, precisando quanto in una vicenda del genere possa essere complesso stabilire quale cifra sia adeguata a compensare anni di torture.

Come si risarcisce una vita spezzata?

Una vita professionale spezzata in due. Una stabilità emotiva e relazionale totalmente persa: anni di dolore, di difficoltà a vivere una dimensione sociale, di sofferenza a livello personale e di nucleo familiare. Come si fa a calcolare quanto denaro possa servire per risarcire tutto ciò? 

Dal punto di vista pratico la questione si presenta già complessa:Per quanto riguarda l’ambito penale, normalmente il giudice non dispone di adeguati strumenti di valutazione dell’ammontare del danno a meno che la vittima non si avvalga di figure competenti come lo psicologo forense. Una volta stabilito il risarcimento, integrale o come acconto, poi tutt’altra faccenda è riuscire ad ottenerlo effettivamente” spiega Sorgato, puntualizzando che un conto è stabilire il risarcimento, un altro, purtroppo, è verificare che questo venga effettivamente ottenuto. Spesso cifre alte scritte nero su bianco in sentenza si rivelano essere solo un’illusione che provoca altro dolore alla vittima: chi non ha beni tali o denaro bastevole a risarcire, semplicemente non risarcisce. Proprio per questo l’avvocato Sorgato spiega come la scelta di pretendere cifre più modeste possa rivelarsi vincente in questi casi: “Non ha senso chiedere cifre che con ogni probabilità non arriveranno: riempie le pagine dei giornali, ma poi alla vittima può non arrivare niente. Molto meglio chiedere una cifra che il responsabile può essere effettivamente in grado di dare, piuttosto che non avere niente“.

Nel caso in questione, oltre al risarcimento connesso alla messa alla prova, vi è stata la richiesta -e ottenimento- di un risarcimento da parte della scuola, in sede civile: “Resta fuori il danno da reato, che dev’essere ancora definito” spiega Fragapane. Con ogni probabilità, tra tempistiche di tribunali e pause forzate per via del contesto pandemico, si parla del 2021.

Essere vittime: cosa fare e come avere giustizia

La giustizia ha tempi lunghi, ma denunciare casi del genere rimane l’unico vero modo per uscire dall’incubo. La maestra d’asilo ha fatto esattamente quello che era giusto fare: dopo aver perso la stabilità e dopo aver dovuto rinunciare al lavoro, ha denunciato i responsabili. “È assolutamente indispensabile non rimanere inerti ed avere fiducia nella giustizia” spiega Fragapane “che sia pure con i suoi tempi, poi procede e va avanti. Anche se i tempi non sono certamente rapidissimi e questi procedimenti sono complessi”.

Il grande consiglio che l’avvocato Sorgato dà invece a coloro che si trovano in situazioni analoghe è non allontanare né trattare male chi – rivelandoci che ci sono nostre foto intime in rete- lì per lì ci fa del male ma di fatto è un prezioso alleato: dal tizio che ci scrive per chiederci “altre foto” -perché magari ha trovato dei nostri materiali privati online- alla persona che ci contatta per intimarci di non comportarci così e ci minaccia (come nel caso della maestra ha fatto la moglie dell’amico del ragazzo). Queste persone, che non sono mosse dall’intento di aiutarci, potrebbero paradossalmente rivelarsi preziose: “Non aggredite coloro che vi contattano in prima battuta e, magari, vi chiedono “’ehi, manda anche a me le tue foto’. La persona che viene da voi e vi chiede più foto, che vi contatta, è il vostro migliore amico: perché per le autorità rappresenta il bandolo della matassa, qualcosa da cui cominciare a ricostruire la vicenda”.

Sul punto concorda anche l’avvocato Fragapane: “È assolutamente importante poter ricostruire in dettaglio la scansione temporale di quel che è successo, oltre che capire esattamente quale fosse stata l’iniziativa della persona offesa, che nel nostro caso era chiaramente e palesemente privata e riservata”.

Il pentimento del responsabile: conta in tribunale?

Chi diffonde illecitamente materiale privato non sempre (anzi, solo raramente) ha la percezione della gravità delle sue azioni. In questo caso, spiega Fragapane, il giovane si è giustificato “in termini di leggerezza”: sta poi al giudice di turno, solitamente, valutare la serietà del pentimento ed agire di conseguenza.

A volte il pentimento non c’è, come nel caso di altri responsabili coinvolti in questa vicenda, che continuano ad attribuire parte della responsabilità alla ragazza. In questo caso, il mancato pentimento avrà valore solo quando valutato nel quadro del comportamento processuale: “Il comportamento processuale della parte viene valutato soprattutto in caso di condanna ai fini della quantificazione della pena. Il fatto che non ci sia la consapevolezza del disvalore del fatto è una cosa che lascia indubbiamente sconcertati, però detto questo….” Spiega Fragapane.

Insomma, non pentirsi non è poi così grave? Sicuramente non ha un’enorme incidenza: Se non c’è, ciò non rappresenta invece un’ aggravante spiega Sorgato: “Un responsabile può arrivare alla condanna e oltre e dichiarare apertamente di non essere pentito di quello che ha fatto, e ciò non ha ripercussioni a livello giuridico”.

D’altronde, continua Sorgato, spesso è il succedersi degli eventi che mostra la natura vera del presunto pentimento: “Intanto ci si augura di comparire avanti ad un giudice esperto e sensibile, che comprenda chi ha davanti. Del resto è molto semplice: se l’eventuale pentimento non è sincero, il soggetto tornerà a delinquere. A quel punto, il giudice che verrà dopo vedrà che la stessa persona era già stata processata per lo stesso reato (e si regolerà di conseguenza, ndr)”.

Il peso del dolore: cosa accade alla vittima

Se c’è una cosa chiara è che in un quadro giudiziario ancora enormemente complesso, un solo elemento rimane saldo ed indissolubile: le conseguenze private della vittima, che nella maggior parte dei casi si ritrova a dover gestire da sola la lotta ed il dolore. Nel caso della maestra d’asilo, ciò è ancora orribilmente reale: Ha dovuto farsi seguire da uno psicologo, ha dovuto essere aiutata ad affrontare il presente. Per fortuna c’era la famiglia, però sono stati anni pesanti, come potete immaginare”. L’eco mediatica risulta oltretutto un peso insormontabile per chi si è sentito già enormemente esposto e violato pubblicamente: “La ragazza la sta vivendo con molta apprensione e ansia. Tutto questo è un contesto che indubbiamente crea una pressione psicologica altissima: sebbene siano tutte cose purtroppo drammaticamente accadute il ritornare con questa eco dei media certamente è una prova ulteriore”.