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Il No della Cassazione al “secondo padre”: vietata la maternità surrogata

Pubblicato: 09/05/2019 09:36

Una sentenza che segna una presa di posizione netta. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite non lascia dubbi: “Non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico”. La sentenza n. 12193 sancisce un chiaro orientamento che guiderà il legiferare dei giudici.

L’insussistenza di un rapporto biologico

Il caso riguarda una coppia gay di Trento, legata in matrimonio secondo le leggi canadesi, che voleva la trascrizione del nome del secondo padre nell’atto dei loro due gemelli. I bambini sono nati grazie alla collaborazione di due donne, in Canada dove la maternità surrogata è permessa a titolo gratuito. Le due donne hanno messo a disposizione una gli ovociti e l’altra ha portato avanti la gravidanza. Seppur in un primo momento la Corte d’Appello avesse consentito, la Cassazione ha ribaltato il verdetto. Nella trascrizione si cita un’altra sentenza, che riconosce a due madri i figli nati all’estero, per affermare “l’insussistenza di un rapporto biologico con il genitore intenzionale”. Il punto di contatto tra le due situazioni sono i bambini, nati in attuazione di un progetto genitoriale. La differenza sostanziale è nel rapporto biologico. Nel caso delle due donne una aveva donato gli ovuli e l’altra l’aveva partorito. Nel caso della sentenza i bambini condividono solo con un genitore, donatore dei gameti, con cui hanno un rapporto biologico.

Il genitore intenzionale

Il problema, come si legge dalle parole di Alexander Schuster, avvocato difensore, riportate sul Il Fatto Quotidiano è stato visto da una direzione precisa evitando riferimenti alla coppia: “Il problema, correttamente, è stato inquadrato prescindendo da sesso e orientamento sessuale”. Il caso ha equiparato la figura della madre intenzionale a quella del secondo padre. Infatti, nella sentenza si parla di “genitore intenzione” in maniera generica. La questione è stata neutralizzata e non è stato fatto alcun riferimento a orientamenti sessuali o al genere della coppia. I diritti, che la Corte in una nota spiega di aver tutelato, sono della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. L’avvocato continua asserendo che a non essere tutelato è l’interesse del minore. Quest’ultimo non può accedere ai pieni diritti concessi dalla filiazione. Sembrerebbe possibile a difesa, sempre secondo il suo parere, ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo con alte probabilità di successo.

Inoltre, la Corte ha ribadito che si va contro un divieto preciso sancito dalla legge. Parliamo del divieto sulla procreazione assistita, articolo 12 della legge 40 del 2004.  Non è, quindi, un passo indietro, dichiara Gian Ettore Gassani, presidente dell’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) sulle pagine del Corriere della Sera.

Un adozione di serie B

Alle coppie dello stesso sesso, che non condividono un rapporto biologico con il bambino, rimane l’istituto della step child adoption (adozione del figliastro) con tutte le limitazioni a esso connesso. Parliamo di una differenza non solo di tipo formale ma, anche, sostanziale. Si vedono principalmente differenze nei diritti successori e in termini di rapporti di parentale. Sussiste un’importante differenza tra un figlio legittimamente riconosciuto e trascritto e un figlio adottato.


Ultimo Aggiornamento: 09/05/2019 11:17