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Dj Fabo: arrivano le linee guida del Comitato di Bioetica su eutanasia e suicidio assistito

Pubblicato: 30/07/2019 15:45

Decidere sul destino di Marco Cappato accusato di aver aiutato a morire Dj Fabo, 40enne tetraplegico in seguito a un incidente stradale, non è semplice e la Corte Costituzionale ha chiesto l’intervento del Parlamento affinché legiferi sul tema dell’eutanasia e del suicidio assistito. Come supporto al lavoro del legislatore, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha redatto delle linee guida in merito.

Le linee guida a sostegno del legislatore

Marco Cappato aiutò Dj Fabo, all’anagrafe Fabiano Antoniani, a morire il 27 febbraio del 2017, in Svizzera.

Si autodenunciò nei giorni successivi ma per le autorità giudiziarie decidere in merito alle sue responsabilità è un’ardua impresa. Lo scorso ottobre, la Corte Costituzionale emetteva un rinvio sulla questione e predisponeva l’intervento del legislatore entro un anno. La scadenza si avvicina ma ancora il Parlamento non ha affrontato il tema. Per questa ragione, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha emanato delle linee guida che aiutino i legislatori a inquadrare il tema da diverse prospettive e allo stesso tempo ad avere una visione d’insieme.

Non si tratta di un parere positivo sul suicidio assistito o sull’eutanasia ma di una serie di raccomandazioni che prendono in considerazione le diverse anime del Comitato tenendo conto di una riflessione centrale, ovvero che “l’elemento personale e le specifiche situazioni giocano un ruolo rilevante nel momento in cui ci si interroga in cosa consista il diritto alla vita, se esista il diritto alla morte e quali siano i valori etici a cui ispirarsi e in quale dimensione si collochi l’intervento del terzo, in particolare del medico, chiamato a dare risposta alla richiesta del paziente“.

Ciò che lega il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica alla vicenda di Dj Fabo è esplicitato nel documento con queste parole: “Oggetto di questo Parere è la questione sollevata dalla Corte di Assise di Milano (ordinanza 14 febbraio 2018), che dubita della legittimità dell’art. 580 (a) ‘nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio’; e (b) nella parte in cui non distingue le condotte di semplice agevolazione da quelle di istigazione“. Questo documento ha incontrato il plauso di Marco Cappato che si è così espresso sulla questione pubblicando un post su Facebook: “Il Comitato Nazionale di Bioetica dà una lezione al Parlamento italiano: sull’aiuto al suicidio si può discutere e persino decidere!“.

La differenza tra eutanasia e suicidio assistito

Altro punto focale delle linee guida tracciate dal Comitato Nazionale per la Bioetica sul tema dell’eutanasia e del suicidio assistito è proprio la differenza che intercorre tra questi due temi. Il Comitato specifica: “In generale qui la intendiamo (l’eutanasia, ndr) come l’atto con cui un medico o altra persona somministra farmaci su libera richiesta del soggetto consapevole e informato, con lo scopo di provocare intenzionalmente la morte immediata del richiedente. L’obiettivo dell’atto è anticipare la morte su richiesta al fine di togliere la sofferenza; in questo senso, è inquadrabile all’interno della fattispecie più generale dell’omicidio del consenziente“.

Diverso è invece il discorso che riguarda il suicidio assistito “che si distingue dall’eutanasia perché in questo caso è l’interessato che compie l’ultimo atto che provoca la sua morte, atto reso possibile grazie alla determinante collaborazione di un terzo, che può anche essere un medico, il quale prescrive e porge il prodotto letale nell’orizzonte di un certo spazio temporale e nel rispetto di rigide condizioni previste dal legislatore. Non mancano casi in cui la procedura si avvale di macchine che possono aiutare il paziente con ridotta capacità fisica ad assumere il prodotto letale predisposto (dal medico o da altri)“.

Il nodo centrale della questione non riguarda solo l’eventuale occorrenza del diritto alla morte, ma anche l’intervento di una persona terza che aiuti il malato a morire, un intervento che rappresenta soprattutto la conditio sine qua non dell’eutanasia. Dal punto di vista strettamente più pragmatico, il Comitato non ha potuto far a meno di constatare che “l’enorme sviluppo delle tecnologie in medicina, per un verso consente di curare pazienti che fino a pochi anni fa non avrebbero avuto alcuna possibilità di sopravvivenza, e per l’altro in alcuni casi porta anche al prolungamento della vita in condizioni precarie e di grandissima sofferenza“.