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Profili “fake” e falsi status sono reato ai sensi del Codice Penale

Pubblicato: 21/02/2020 18:00

La tecnologia e il mondo dei social network non smettono di essere al centro delle nostre vite. In particolare l’attenzione oggi è catturata  dai furti di identità e dagli abusi perpetrati sui diversi social. Sono oramai frequenti le situazioni di profili fake e false informazioni veicolate dal mondo di internet; elementi che hanno dato forte impulso ad un illecito prima rilegato al mondo del matrimonio con procura: il reato di sostituzione di persona.   

Il reato di sostituzione di persona

Parliamo dell’articolo 494 del Codice Penale che fino all’avvento dei social aveva costruito la sua giurisprudenza sui casi dei matrimoni con procura, cioè in tutti i casi in cui uno dei due coniugi nascondeva delle verità sulla sua persona all’altro partner. Situazione che oggi si sposta in un contesto più ampio quale quello del web. Parliamo, infatti, di nuove fattispecie che si trovano ad includere le false attribuzioni di identità e le attribuzioni di falsi status (ad esempio single al contrario di impegnato e/o sposato). La tutela principale è quella nei confronti della fede pubblica. Infatti, chiunque crei falsi profili o diffonda false informazioni lede la fiducia pubblica che fa affidamento sulla veridicità delle informazioni veicolate tramite i social. Il bene giuridico tutelato della fede pubblica permette che il reato possa  essere procedibile anche d’ufficio

La situazione di lieve entità

Se, quindi, le fattispecie dei  reati social sono riconducibili all’articolo 494 del Codice Penale, inizia a far discutere la sentenza della Corte di Cassazione del 10 gennaio 2020 numero 652 che ha ritenuto di lieve entità il fatto di creare un falso profilo social e l’attribuzione di altra identità se si tratta di un fatto isolato e non idoneo a produrre danni. Infatti, per la pubblica accusa il reato non poteva essere considerato lieve in ragione del fatto che l’uso di una piattaforma online permette la diffusione ad un numero indefinito di utenti e comporta conseguentemente un danno importante. La sentenza, però, ha  riconosciuto il reato  ma, in base al all’articolo 131-bis, ne ha anche valutato la tenuità escludendone la punibilità.

Il giudizio sulla tenuità del fatto merita un giudizio concreto e particolare e nel caso di specie ha privilegiato la connotazione isolata del fatto.  Questa situazione di esclusione è stata già più volte proposta in genere per i furti e le truffe di lieve entità e, inoltre, anche nei casi più lievi di guida in stato di ebrezza. L’attenuante non è concessa in maniera automatica ma è valutata caso per caso; ad esempio,  esclusa in ogni caso per i profili fake creati per molestare i minorenni o per denigrare la vittima.