Vai al contenuto

Come sospendere le rate del mutuo

Pubblicato: 21/04/2020 11:51

di Avv. Maurizio Taglialatela

L’emergenza sanitaria ha portato il Governo ad emanare una serie di norme che, di fatto, hanno imposto la chiusura temporanea di numerose attività produttive, con la conseguenza che molte famiglie hanno avuto, per svariati motivi, una carenza di liquidità, rendendo oltremodo gravoso il versamento della rata del mutuo. Conseguentemente è stata ampliata la platea di soggetti che possono beneficiare della sospensione del pagamento della rata del mutuo

Il Fondo Solidarietà Mutui “Prima casa”, o più semplicemente detto Fondo Gasparrini, è uno strumento di sostegno a quelle famiglie che a causa di determinate condizioni (perdita del lavoro, morte del coniuge o insorgenza di condizioni di non autosufficienza), si ritrovino ad avere difficoltà a versare le rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa

Sospensione del mutuo: i requisiti

Dal momento della pubblicazione delle norme di riferimento, ossia il Decreto Legge n° 9/2020 e l’art. 54 del cd. decreto “Cura-Italia”, numerosi sono stati gli interventi che hanno modificato modalità e condizioni di accesso al fondo (molto probabilmente ce ne saranno altri).

In sintesi, l’accesso al fondo è riservato, oltre che per i casi previsti dalla L. 92/2012 e ss. modifiche ed integrazioni, a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano subito durante il periodo di emergenza sanitaria:

  • La sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, in tale caso dovrà essere allegata, al massimo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, la seguente documentazione:
    • copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
    • o copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
    • o copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione;
  • la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, in tali casi dovrà essere allegata, al massimo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, la seguente documentazione:
    • la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    • o copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    • oppure la copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione sia del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione sia della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Come richiedere la sospensione delle rate

Per facilitare la presentazione della domanda non è richiesto l’invio del modello ISEE. 

In questi casi la sospensione del pagamento della rata del mutuo potrà essere richiesta per un periodo che varia dai 6 ai 18 mesi, ed è obbligatorio indicare il periodo per il quale si chiede la sospensione, infatti, l’omessa indicazione comporta il rigetto della domanda; le opzioni sono le seguenti: 

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Cosa cambia per i lavoratori autonomi e liberi professionisti

Per quel che concerne lavoratori autonomi e liberi professionisti (compresi titolari di ditte artigiane ed individuali, in un primo momento esclusi) che abbiano registrato una riduzione media giornaliera del fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”, la sospensione opera fino al 17/12/2020 ed è lo stesso professionista che autocertifica la riduzione del fatturato.

Come fare richiesta

Il mutuo, di importo non superiore a 250.000,00 €, deve essere stato erogato per l’acquisto di un immobile adibito a prima casa (con esclusione di quelli considerati di Lusso categoria catastale A/1, A/8, A/9). Possono accedere al fondo anche i soggetti non in regola con i versamenti delle rate, purché i mancati pagamenti non superino i 90 giorni. In tale ultimo caso le rate insolute saranno calcolate nel periodo di sospensione e su di esse non matureranno interessi di mora.

La presentazione della domanda dovrà avvenire mediate la compilazione del modulo, scaricabile on line e l’invio dello stesso direttamente alla Banca (qui l’elenco delle banche aderenti al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa) presso la quale è in ammortamento il mutuo (il modulo potrà essere trasmesso anche telematicamente, questo per evitare inutili spostamenti).

In tutti i casi di mutui cointestati, per poter accedere al fondo è sufficiente che le condizioni sopraelencate abbiano “colpito” anche solo uno dei cointestatari. In tal caso il richiedete presenterà la domanda anche in nome e per conto del cointestatario.

Prima di presentare la domanda è opportuno valutare il costo concreto dell’operazione in quanto tutti coloro che accederanno al fondo dovranno in ogni caso versare il 50% degli interessi che matureranno durante il periodo di sospensione

Avv. Maurizio Taglialatela
[email protected]
Tel. 0823 808696

Ultimo Aggiornamento: 27/04/2020 10:59