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Bonus Sanificazione: regole e spese ammissibili per gli ambienti di lavoro

Pubblicato: 02/09/2020 19:38

Le indicazioni precedentemente fornite dall’Amministrazione finanziaria presentavano ancora dubbi riguardo al Bonus Sanificazione per gli ambienti di lavoro. A stabilire le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta è stato il provvedimento 10 luglio 2020 dell’Agenzia delle Entrate. In seguito, sono arrivate le prime indicazioni con la circolare 10 luglio 2020 n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate ma restavano alcuni punti oscuri.

A chiarire tali dubbi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 25/E del 2020 l’AdE fornisce informazioni dettagliate sulla certificazione delle attività di sanificazione degli ambienti e relativi strumenti di lavoro.

Ricordiamo che il Bonus Sanificazione per imprese e professionisti è stato introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) al fine di ridurre le spese sostenute a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Bonus Sanificazione: a chi spetta

Per il contenimento del Covid-19, il Decreto Rilancio all’art. 12 riconosce un credito d’imposta del 60% dei costi sostenuti nel 2020.

Il Bonus Sanificazione spetta ai seguenti soggetti:

– esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

– enti non commerciali;

– strutture ricettive extra-alberghiere di tipo non imprenditoriale;

– enti religiosi civilmente riconosciuti;

– enti del Terzo settore.

La detrazione del 60% si applica sulle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature impiegate, sull’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri sistemi che garantiscano la salute di utenti e lavoratori.

Quali spese sono ammesse al credito d’imposta

Il Bonus Sanificazione è applicabile sulle seguenti spese:

– sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa e istituzionale e delle attrezzature utilizzate per sanificare;

– acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere, occhiali protettivi, ecc.) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea nonché di prodotti detergenti e disinfettanti;

– acquisto di strumenti di sicurezza come termoscanner, termometri, vaschette igienizzanti (ed eventuali spese di installazione) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;

– acquisto di dispositivi che assicurino la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi e relative spese di installazione eventualmente sostenute.

Le spese ammissibili, in sostanza, devono essere finalizzate alla riduzione o eliminazione ‘a quantità non significative’ della presenza del Coronavirus. Il Bonus Sanificazione è applicabile alle spese appena elencate a patto che siano certificate. L’apposita certificazione deve essere predisposta e redatta da professionisti del settore secondo i protocolli vigenti.

Spese ammissibili per la pulizia degli impianti di condizionamento

La circolare n. 25/E del 2020 dell’AdE ha chiarito anche il dubbio riguardo alla pulizia degli impianti di condizionamento negli ambienti di lavoro. Ha distinto la pulizia ordinaria (non ammessa al Bonus Sanificazione) dalla pulizia effettuata per incrementare la capacità filtrante del ricircolo che rientra tra le spese ammissibili al credito d’imposta del 60%.

Ad esempio, se s’intende aumentare la capacità filtrante del ricircolo sostituendo i filtri esistenti con filtri di tipo superiore in grado di mantenere livelli di rimozione/filtrazione adeguati, le relative spese potranno essere detratte.

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Ultimo Aggiornamento: 06/11/2020 14:23

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