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Ferie non godute: obbligo di pagamento dei contributi. Ecco i chiarimenti

Pubblicato: 27/12/2020 17:24

Le ferie non godute dai lavoratori dipendenti fanno scattare l’obbligo di pagamento dei contributi Inps da parte del datore di lavoro.

Lo stabilisce la sentenza n. 26160/2020 della Corte di Cassazione. In tal caso, l’azienda entro 18 mesi dalla maturazione deve versare i contributi.

Ecco i chiarimenti della Suprema Corte in merito.

Obbligo di pagamento dei contributi per ferie non godute: chiarimenti della Cassazione

Nel caso esaminato dalla Cassazione, è stato chiarito che il lavoratore dipendente non ha potuto fruire delle ferie in quanto impiegato nell’attività lavorativa anziché riposare (Legge n. 153 del 1969). 

Avendo ottenuto un vantaggio economico dall’ulteriore lavoro reso dal dipendente, l’azienda non può evitare di farsi carico dei contributi. Pertanto, il datore di lavoro deve versare i contributi Inps sulle ferie non godute, seppure il rapporto di lavoro risulti ancora in corso.

In conclusione, tale circostanza si applica al principio generale del sistema previdenziale secondo cui, in caso di cessazione del rapporto lavorativo, il dipendente non può più beneficiare delle ferie maturate. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettabile alla contribuzione Inps a carattere ‘retributivo’, non ‘risarcitorio’.

Con la sentenza numero 26160 del 17 novembre 2020, la Suprema Corte ha così accolto il ricorso dell’INPS finalizzato ad ottenere il pagamento dei contributi su ferie non godute da 13 dipendenti di un’azienda.

Le ferie non possono essere monetizzate e non godute

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente.

In base al Decreto legislativo n. 66/2003, tutti i dipendenti hanno diritto ad un periodo minimo di ferie (4 settimane all’anno) da fruire come segue:

– metà nell’anno di maturazione;

– la restante metà nei 18 mesi che decorrono dal termine dell’anno di maturazione.

Ad esempio, il lavoratore dovrà fruire delle ferie maturate nel 2020 per metà nell’anno corrente, per il resto entro il 30/6/2022.

Per legge, le ferie non possono essere ‘non godute’ dai dipendenti né monetizzate in busta paga come succede con i permessi retribuiti.

L’unica eccezione riguarda l’interruzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, dimissioni o licenziamento. In tal caso, le ferie non godute sono liquidate con TFR, mensilità aggiuntive o permessi non goduti.

Sanzioni e risarcimento danni

Se il lavoratore non fruisce delle quattro settimane di ferie obbligatorie per legge, il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. La sanzione è prevista anche se il datore di lavoro ha fatto godere solo una parte delle ferie spettanti ai dipendenti.

La sanzione amministrativa aumenta a:

400/1.500 euro se la violazione si protrae per almeno 2 anni o riguarda più di 5 dipendenti;

– 800/4.500 euro se la violazione si protrae da almeno 4 anni o riguarda più di 10 dipendenti.

Dimostrando un danno biologico ed esistenziale dovuto al mancato riposo, i dipendenti che non godono delle ferie possono chiedere al datore di lavoro un risarcimento danni.

Ultimo Aggiornamento: 27/12/2020 17:30