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Canone Rai: chi guarda la tv da pc o tablet non deve pagarlo. Come chiedere il rimborso

Pubblicato: 04/02/2021 15:00

Si trova ogni anno in cima alla classifica delle tasse più odiate dagli italiani. Stiamo parlando del canone RAI, questa discutibile tassa instituita nel 1938 e che prima di essere inserita nella bolletta dell’energia elettrica risultava essere anche la più evasa. Anche per l’anno 2021 l’importo da pagare è di 90€ spalmato in rate da 9€ oppure da 18 euro in virtù della cadenza della bolletta di fornitura elettrica, se essa sia con scadenza mensile o bimestrale.

A pagare il canone RAI sono tutti cittadini italiani in possesso di un dispositivo radiotelevisivo nella propria abitazione. Gli intestatari anche di un’utenza dell’energia elettrica lo pagheranno come detto direttamente in bolletta. Il servizio radiotelevisivo pubblico viene pagato sulla “presunzione” del possesso di una TV. In pratica si dà per scontato fino a prova contraria che chi è titolare di un’utenza elettrica sia anche in possesso di un apparecchio televisivo. Per cui chi non è in possesso di un apparecchio di questo tipo dovrà richiedere poi l’esenzione o il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi anni, complice le nuove tecnologie una domanda ricorrente riguarda i pc e i tablet: chi ne possiede uno, ma non ha una tv in casa, è tenuto ugualmente a pagare l’imposta? La risposta è no: la legge stabilisce infatti che solo le “apparecchiature provviste di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva” sono tenute al pagamento dell’imposta. Dunque di fatto chi guarda la tv da dispositivi mobili come smartphone o tablet o da pc non è tenuto a pagare il canone.

Canone RAI: come richiedere l’esenzione

Se si è in possesso di un pc o un tablet e non si detiene nessun apparecchio televisivo in casa , non si è tenuti a pagare e va chiesta l’esenzione. Come si fa? Inviando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove si certifica che non si è in possesso di nessun apparecchio.

Se questa viene inviata a partire dal 1° luglio fino al 31 Gennaio dell’anno successivo, l’esonero del pagamento è per l’intero anno successivo. Parlando di quest’anno c’era tempo fino al 31 Gennaio scorso per inviare l’esonero per l’intero Canone Rai 2021. Se inviata invece dal 1° Febbraio al 30 Giugno l’esonero vale soltanto per il secondo semestre dell’anno e bisognerà poi chiedere il rimborso per le cifre già addebitate in bolletta.

torre rai
Torre Rai (Fonte: Pixabay)

Canone RAI: come chiedere il rimborso

Il rimborso del canone può essere richiesto innanzitutto nel caso in cui l’addebito in bolletta non sia dovuto, se cioè chi lo ha pagato non dispone di un apparecchio televisivo. L’istanza di rimborso del servizio di abbonamento televisivo può essere presentata dal titolare, dagli eredi o ancora dagli intermediari attraverso varie modalità. Ecco quali:

  • tramite il portale dedicato dall’Agenzia delle Entrate nella sezione riservata al canone RAI;
  • con istanza firmata da trasmettere a mezzo Pec al recapito RAI: [email protected];
  • in via cartacea con allegata copia del documento d’identità tramite raccomandata direttamente all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

I rimborsi vengono gestiti dai fornitori di energia elettrica che eseguono degli accrediti corrispondenti all’importo del rimborso sulla prima fattura utile. Nell’istanza va indicata anche la causale per cui noi richiediamo il rimborso degli addebiti già eseguiti. Nel caso in questione, ovvero del non possesso di apparecchi radiotelevisivi in casa, si dovrà inserire il codice n° 5 che indica: “il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi”.

Da quanto è scritto dall’Agenzia delle Entrate ci sono anche altre motivazioni per cui è possibile richiedere il rimborso del Canone Rai. Queste:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);

E’ possibile anche indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.

Ultimo Aggiornamento: 04/02/2021 15:01