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Bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate comunica importanti novità. Attenzione alla scadenza

Pubblicato: 10/09/2021 10:06

Il bonus facciate sembra destinato a concludersi con la fine del 2021, ma per questo ultimi mesi l’Agenzia dell’Entrate ha diffuso alcuni aggiornamenti che ampliano la possibile platea di richiedenti. Ecco quali sono le ultime novità per poter usufruire di questo bonus.

Bonus facciate, arrivano nuove modalità di detrazione

Il termine ultimo per richiederlo è ancora fissato al 31 dicembre 2021 e al momento non sarebbero previste proroghe. La prima novità relativa al bonus facciate riguarda l’introduzione di nuove modalità di detrazione. Inizialmente era stata prevista una detrazione che abbatteva l’IRES o l’IRPEF pagata o ricalcolata in detrazione, mentre ora l’Agenzia delle Entrate ammette anche:

  • Cessione del credito. Può essere attuata dalla ditta incaricata dei lavori, ma anche da: persone fisiche, società, esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, banche e intermediari finanziari;
  • Sconto in fattura. Viene applicato dall’impresa che realizza i lavori e consente una detrazione del 90% sulle spese. È anche possibile richiedere parte del rimborso come sconto in fattura e parte come detrazione Irpef.

Pe entrambe queste nuove modalità, il richiedente deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 16 marzo dell’anno seguente a quello in cui si sono sostenute le spese da detrarre.

Bonus facciate, ampliate le categorie di lavori ammessi

La seconda novità riguarda l’ampliamento delle tipologie di lavori ammesse per l’utilizzo del bonus. Tra queste, l’Agenzia delle Entrate ha incluso di recente:

  • Lavori alla pavimentazione dei balconi;
  • Interventi eseguiti alle ringhiere dei balconi;
  • Acquisto e installazione di lampade illuminanti sui balconi.

Restano inclusi nella detrazione i lavori inizialmente previsti per il bonus facciate, cioè gli interventi di restauro o recupero delle facciate, di fregi e ornamenti e, infine, di balconi.

Bonus facciate, che cos’è e per quali immobili si applica

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il bonus facciate è definito così: “L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna”.

Il primo requisito necessario per usufruire del bonus è dunque temporale, e riguarda pertanto le spese sostenute tra il 2020 e il 2021. Il secondo vincolo è di tipo geografico, cioè gli immobili oggetto del bonus devono appartenere a due zone precise:

  • parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti;
  • parti di territorio edificate, anche solo in parte, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Bonus facciate, quali costi si possono detrarre

Tra i costi detraibili con il bonus facciate ci sono:

  • acquisto del materiale necessario per i lavori;
  • compenso del professionista incaricato della progettazione dell’intervento;
  • IVA;
  • imposta di bollo;
  • spese per i ponteggi;
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

I pagamenti devono però avvenire con strumenti di pagamento tracciabili, dunque non in contanti, e devono essere conservati tutti i documenti con relativo codice fiscale del beneficiario del bonus.