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Mance ai lavoratori, per la Cassazione sono reddito da lavoro soggetto a tassazione: i motivi della sentenza

Pubblicato: 01/10/2021 12:18

Secondo la Cassazione, le mance costituiscono reddito da lavoro e pertanto devono essere soggette a tassazione. La decisione è stata presa con una sentenza depositata il 30 settembre. Ecco cosa ha portato a questa decisione e cosa succederà in futuro.

Tassazione sulle mance, la sentenza della Cassazione alla base della decisione

La sentenza alla base di questa decisione è la 26512 depositata in data 30 settembre 2021, in cui è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un capo ricevimento di un hotel 5 stelle in Costa Smeralda. Come riporta il Sole24Ore, per il fisco l’uomo avrebbe ricevuto circa 84.000€ sotto forma di mance, in un solo anno. L’Agenzia delle Entrate avrebbe quindi inserito quel denaro tra i redditi da lavoro dipendente non dichiarati. A questo punto l’uomo si sarebbe rivolto ai giudici, sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse normative a sostegno della propria tesi.

Tassazione sulle mance, la vicenda giudiziaria

L’uomo avrebbe ricevuto sostegno dalla Commissione tributaria regionale, secondo la quale le “regalìe” non sarebbero tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente. Si tratta infatti di denaro che non è in relazione con il datore di lavoro, secondo i giudici tributari. La circolare n.3/2018 dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, esenta dalla tassazione le donazioni di modico valore, basandosi sull’articolo 783 del Codice civile. La sentenza della Cassazione ha invece ribaltato questa conclusione, spiegando come “in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione”.

Cosa dice la legge sulla possibilità di tassare le mance

L’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, nel testo post riforma Irpef del 2004, presenta la “nozione onnicomprensiva” di reddito da lavoro dipendente spiegando che tale reddito non è più “limitato” al solo salario ricevuto dal datore di lavoro. In quest’ottica le mance hanno origine dal rapporto subordinato e quindi costituirebbero un’entrata “sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento”, secondo la Cassazione.