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Green pass obbligatorio al lavoro, Draghi firma i Dpcm: tutte le regole, dai controlli alle sanzioni

Pubblicato: 13/10/2021 08:58

L’entrata in vigore del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro è all’orizzonte – al via dal 15 ottobre -, e arrivano le misure a integrazione del decreto che ha introdotto l’obbligatorietà di certificato verde. Il premier Mario Draghi ha firmato i Dpcm contenenti le regole con cui, tra poche ore, milioni di italiani dovranno fare i conti e le linee guida per il settore pubblico e privato.

Green pass obbligatorio al lavoro, Draghi firma i Dpcm

Su proposta del Ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro della Salute, Roberto Speranza, Draghi ha adottato con Dpcm le linee guida sull’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 per il personale delle pubbliche amministrazioni. Obbligo che, come noto, scatterà a partire dal prossimo 15 ottobre ed è ormai alle porte.

Nelle PA, sono soggetti a obbligo non solo i lavoratori dipendenti della singola amministrazione, ma anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta (anche privata). Esclusi i soggetti in attesa di rilascio di Green pass, che potranno usare i documenti rilasciati da strutture sanitarie (pubbliche e private), farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Green pass al lavoro: i controlli

Il soggetto preposto al controllo nella Pubblica amministrazione è il datore di lavoro, che può delegare, via atto scritto, a specifico personale. I controlli potranno avvenire all’accesso o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, con modalità atte a garantire la rotazione e quindi la verifica su tutto il personale.

Il secondo provvedimento firmato da Draghi è su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao. Riguarda le modalità di verifica del possesso del certificato verde sul posto di lavoro e interviene a fornire ai datori di lavoro. – pubblici e privati – una serie di strumenti informatici per condurre le verifiche. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno disponibili specifiche funzionalità per consentire un controllo quotidiano e automatizzato del possesso del Green pass. Tali verifiche – precisa Palazzo Chigi – potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC

Green Pass al lavoro: FAQ e sanzioni

Il Governo ha predisposto le FAQ per fugare alcuni dei principali dubbi sui dpcm firmati nelle scorse ore e sull’obbligo del certificato verde sul posto di lavoro. Sono state rese disponibili, a margine dei decreti, alcune delle risposte alle domande frequenti sulle misure riguardanti Green Pass e ambito lavorativo.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In merito ai provvedimenti per il dipendente che effettui l’accesso alla sede di servizio senza Green pass, ecco le sanzioni:

  • Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del certificato verde; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata il datore può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili una sola volta.
  • In caso di violazione delle regole, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa perché il dipendente che accede al luogo di lavoro senza certificazione verde è soggetto a pagare dai 600 ai 1.500 euro, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di settore.
  • Al lavoratore senza Green pass non sarà più versata qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di tipo previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
  • I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

I soggetti sprovvisti di certificazione verde, dunque, dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.