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Cos’è il DDL ZAN: perché è stato affossato, testo integrale, articolo per articolo e ideologia gender

Pubblicato: 28/10/2021 19:30

Il Ddl Zan è stato affossato, il testo di proposta di legge presentato prima alla Camera e poi al Senato non solo non ha visto la luce come sperato, ma non è arrivato neanche alla discussione alla quale sarebbe seguito il voto finale. La legge Zan è un Ddl contenente: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.

Il dibattito sulla legge Zan dura da mesi, ma nonostante la ferrea opposizione dei partiti di centro-destra, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, l’approvazione del testo di Legge alla Camera è arrivata il 4 novembre 2020.

Le accuse rivolte al Ddl Zan soprattutto dai più conservatori e dalla Chiesa ruotano tutte intorno a tre elementi chiave: il tema del genere, il pluralismo delle idee e libertà delle scelte e la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e gli episodi di violenza motivati da orientamento sessuale, identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale sanciti dalla costituzione.

Le accuse rivolte al Ddl Zan dai partiti di destra e dalla Chiesa

Lo scorso 17 giugno, la Chiesa Cattolica ha fatto pervenire al Governo italiano una richiesta formale di modifica del disegno di legge Zan (Ddl Zan). Nella richiesta, giunta per canali diplomatici, il Vaticano ha espresso la sua preoccupazione in merito al testo di legge, in quanto secondo loro avrebbe leso le libertà di espressione di esponenti della comunità cattolica. Inoltre, sempre la Chiesa, ha fatto sapere di non essere d’accordo con l’istituzione della giornata contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia, soprattutto in merito alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole.

Su questa nota, negli ultimi mesi diversi esponenti dei partiti di destra hanno iniziato diverse battaglie contro il testo di legge, affermando che questo sia lesivo anche al contesto delle famiglie tradizionali, addirittura durante le discussioni in Senato e interviste, diversi esponenti politici di destra hanno detto che la legge Zan avrebbe permesso la pratica dell’utero in affitto. A queste dichiarazioni, totalmente prive di fondamento, ha risposto più volte lo stesso Alessandro Zan, dal quale la legge prende il nome: “Cosa c’entrano con il Ddl Zan l’utero in affitto e le adozioni gay? Nulla, sono tutte fake news costruite ad arte per disorientare l’opinione pubblica” aveva detto durante una puntata di Accordi&Disaccordi, aggiungendo una stoccata al leader della Lega Matteo Salvini: “Forse Salvini non ha mai letto una legge, oppure è in malafede, perché questa legge contro i crimini d’odio, cioè contro la discriminazione, l’istigazione all’odio, la violenza nei confronti delle persone che vengono discriminate, bullizzate, fatte oggetto di violenza semplicemente perché esistono, cioè per la loro condizione personale e siccome in un paese civile non può essere che se uno è gay o è con disabilità o per la propria caratteristica personale venga discriminato, è giusto e doveroso che in un paese civile queste persone siano protette dalle istituzioni, che siano tutelate“.

Il Ddl Zan punto per punto

Non è errato affermare che sulla Legge Zan sia stata fatta una brutta campagna di disinformazione da parte dei suoi oppositori. Non è vero che tratta di temi come utero in affitto o adozioni gay, né tantomeno viola la libertà di espressione. Per fare chiarezza, la spiegazione della Legge Zan punto per punto.

Innanzitutto, il Ddl Zan nasce come testo integrativo agli articoli 604 bis e ter del codice penale, e alla legge Mancino. Si tratta di un disegno di legge che vuole intervenire nella prevenzione e nel contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Ddl Zan: articolo 1

Il tema del genere è affrontato nel primo articolo della legge, dove vengono inserite tutte le specifiche: “Per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi. Per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione

La questione del tema del genere è già stata affrontata in sede della Corte Costituzionale, in una sentenza del 2015, la numero 221, la Corte ha stabilito che l’identità di genere “È un elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona“. Nel testo si legge l’espressione “Ai fini della presente legge” (valido per tutti gli articoli) che va a smontare la critica sul fatto che il Ddl avrebbe autorizzato a cambiare la propria appartenenza con un’autodichiarazione, né tantomeno autorizzerebbe ad interventi medici per rallentare uno sviluppo sessuale nei bambini che manifestano incertezza.

Ddl Zan: articoli 2, 3 e 4

L’articolo 2 è quello che va ad integrare l’articolo 604 bis del codice penale. Prevede il diritto all’uguaglianza e la punizione con reclusione fino ad un anno e sei mesi, con multa di 6mila euro, a chi “Propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi“. E con “La reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Nello stesso articolo è presente anche il divieto ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per i suddetti motivi. Su questo punto il Ddl Zan interviene inserendo semplicemente la dicitura: “Oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità“.

Al centro di questo passaggio c’è il concetto di propaganda che si riferisce ad ogni “divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni”, si legge su una sentenza di Cassazione. Questo punto si ricollega all‘articolo 4 della legge: “ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti” detta anche clausola salva-idee, perché non viene lesa la libertà di espressione, anzi la legge Zan la garantisce.

L’articolo 4 va ad integrare l’articolo 604-ter del codice penale, che si occupa di stabilire la punizione per i reati che hanno pena diversa dall’ergastolo commessi per “Finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà”. Anche qui è stata inserita la dicitura: “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità“.

Ddl Zan: articoli 5 e 6

Gli articoli 5 e 6 sono quelli che riprendono la legge Mancino e contengono le disposizioni tecniche che servono a coordinare la legge contro l’omostransfobia basandosi sulle norme di eguaglianza presenti nella legge Mancino. Il Ddl Zan prevede, in questo caso che si applichino anche alle persone discriminate i virtù del loro sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità le norme previste per le vittime definite: “Particolarmente vulnerabili“. Comprese quelle forme di cautela che si usano nella raccolta della denuncia, testimonianza… che servono a evitare traumi e violenze a chi ne ha già subiti.

Ddl Zan: articoli 7, 8,9,10

L’articolo 7 chiede l’istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio, per sensibilizzare sul tema. Nel testo di legge è stato specificato che non si tratterà di un giorno di festa, ma un’occasione per riflettere e discutere, anche nelle scuole, di temi sociali. Non si tratta quindi di un indottrinamento gender, come molti esponenti politici hanno dichiarato, ma solo un momento di condivisione.

Nell’articolo 8 vengono aggiunti all’Unar- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali anche compiti di prevenzione in tema di discriminazioni  per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Nell’articolo 9 inserisce negli aventi diritto di usufruire delle case di accoglienza e centri antiviolenza, anche persone vittime di discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere.

Nell’articolo 10, il Ddl Zan invece affida  all’Istituto nazionale di statistica e all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori di raccogliere dati sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.