Entro la fine di dicembre molti lavoratori e pensionati riceveranno la tredicesima mensilità. Si tratta di una parte della retribuzione che viene maturata ogni mese ma erogata in una sola soluzione annuale. Per i lavoratori, questa retribuzione matura anche nei casi di assenza e cassa integrazione, ma non per tutti.
Tredicesima, quali sono le assenze che contano per la mensilità extra
La tredicesima si matura ogni mese, per questo motivo è importante capire se si matura anche durante le assenze e i periodi di cassa integrazione. La tredicesima si può ottenere se si è assenti per:
- Malattia (purché si rientri entro il periodo massimo consentito per conservare il posto di lavoro);
- Maternità.
Non si matura la tredicesima, invece, nel caso in cui il lavoratore sia assente per permessi e aspettative non retribuite, per partecipare a scioperi o in occasione di assenze ingiustificate, ma anche durante il congedo parentale o per malattia dei figli. La tredicesima si ottiene se il mese può considerarsi lavorato per intero, cioè se risultano almeno 15 giornate lavorate o con assenze tutelate.
Cassa integrazione e tredicesima, in quali casi si matura la mensilità extra
Nel caso di cassa integrazione, cioè di periodi in cui ricorre un trattamento di integrazione salariale, la tredicesima può non maturare in tutti i casi. In particolare, spetta per la cassa integrazione con riduzione oraria, mentre non viene maturata durante la cassa integrazione a “zero ore”. La cassa integrazione dà in ogni caso diritto a un’integrazione salariale che è pari all’80% della retribuzione a carico dell’Inps. Comprende anche i ratei relativi alla tredicesima, però nei limiti del massimale. Nei periodi di cassa integrazione a orario ridotto le quote di mensilità aggiuntive che si maturano sono 2:
- Una è relativa alle ore effettivamente svolte e a quelle di assenza tutelata (malattia, infortunio, ecc.);
- L’altra è riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario e beneficia della parziale integrazione salariale.
Tredicesima, come si calcola nel caso di permessi non retribuiti
Nel caso di permessi e congedi non retribuiti, la tredicesima non viene maturata nei periodi di assenza del lavoratore. A fine anno, dunque, dall’importo della tredicesima sarà necessario detrarre gli importi che corrispondono ai periodi in cui non è stata maturata.