
Chi ha pagato le rate di un mutuo variabile tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 ora vanta il diritto a un rimborso sulla quota interessi versata nel periodo. Ma aspettate un attimo, perché da qui a sostenere che il rimborso verrà effettivamente erogato corre una differenza. Vediamo perché.
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Il percorso per ottenere il rimborso non è semplice: le sentenze della Cassazione, infatti, fanno giurisprudenza ma si applicano solo per la causa giudicata. Senza un improbabilissimo motu proprio delle banche che decidano di effettuare i rimborsi è necessario presentare un ricorso. E, se il ricorso non è già stato presentato, al rimborso hanno diritto solo i mutuatari che o hanno ancora in corso il finanziamento o che ne abbiano pagato l’ultima rata da meno di 10 anni.
A Trieste, ad esempio, è in discussione una causa che arriverà a sentenza nei prossimi giorni e in quell’occasione, scrive il Corriere della sera, è attesa anche un’indicazione su come verrà calcolato il rimborso. La strada dovrebbe essere quella indicata dall’articolo 117 comma 7 del Testo Unico bancario, che prescrive: «Nelle ipotesi di nullità si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione». L’importo dipende dal tasso di ammortamento del mutuo, dallo spread sull’Euribor e sul capitale residuo del mutuo, di certo nella maggior parte dei casi si tratta di cifre nell’ordine delle migliaia di euro. E per ora solo teorici.