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Immobili e divorzi: se la moglie possiede già un appartamento, le spetta la casa coniugale?

Pubblicato: 29/04/2024 16:17

Facciamo un esempio realmente accaduto.
Parliamo di una donna che vuole mandare via di casa il compagno ma che nello stesso tempo vuole lucrare da questa storia e prendersi ben due case, una cosa paradossale a prima vista. Un uomo convive con una donna nella casa di proprietà di quest’ultima e dopo un po’ i due hanno un bambino, l’appartamento è troppo piccolo per vivere in tre così lui decide di comprare una casa nuova assumendosi tutto il mutuo a proprio carico. Dopo un po’, i due litigano per incompatibilità caratteriale e la coppia decide di separarsi: lei però non vuole rinunciare al figlio e non solo, vorrebbe rimanere dentro casa del compagno e pretende che quest’ultimo se ne vada. Per fare le cose alla perfezione pochi giorni prima di formalizzare la separazione ha dato in affitto il proprio appartamento stipulando un contratto della durata di 8 anni.

Cosa succede nella realtà: la posizione privilegiata delle madri

Tanto nel caso di coppia sposata che di coppia di conviventi in caso di separazione e in assenza di accordo tra le parti il giudice assegna la casa familiare al genitore con cui il figlio va a vivere e nel 90% dei casi si tratta della madre: l’altro genitore, anche se sta ancora pagando il mutuo, dovrà andare via fino a quando il figlio non sarà in grado di badare a se stesso economicamente. Quindi nel nostro caso, in linea generale, l’uomo dovrà lasciare la propria casa alla donna. Dobbiamo però vedere se la questione può essere messa in discussione. Per via del fatto che la donna ha già una casa dove andare a vivere e, anzi, ci sta lucrando visto che percepisce un affitto. Diciamo innanzitutto che la donna, anche se ha stipulato il contratto di affitto dolosamente, non lo può revocare a proprio piacimento: la legge infatti tutela l’inquilino dando alla locazione una durata minima che il locatore non può abbreviare per qualsiasi ragione, quindi in ogni caso la donna per mandare via l’inquilino dovrà attendere l’ottavo anno. In realtà esistono dei casi straordinari, quel padrone di casa può disdire l’affitto già dopo i primi quattro anni ma non è questa l’ipotesi e soprattutto non ci interessa in questa vicenda. Tornando a noi, ipotizziamo che la donna non abbia mai dato in affitto la propria casa, l’uomo non poteva comunque mandarla via, in questo caso avrebbe dovuto farlo il giudice che infatti affida il figlio ad uno dei coniugi non in una casa qualsiasi ma in quella dove la coppia viveva stabilmente prima della separazione e ciò per evitare che il minore anche se ancora piccolissimo abbia subito ulteriori traumi derivanti dal trasferimento oltre a quello della disgregazione della famiglia. Dunque la donna nonostante abbia già una casa intestata formalmente può esigere che l’uomo faccia le valigie e vada via dal proprio appartamento.

Una condotta non priva di conseguenze

Tuttavia c’è da fare un’osservazione finale: il fatto che la madre percepisca un canone di locazione e non sopporti spese per l’abitazione in cui andrà a vivere – mentre il padre debba pagare il mutuo è un affitto – inciderà sull’ ammontare dell’ assegno di mantenimento che lui dovrà versare a lei in favore del bambino e questo perché entrambi i genitori sono tenuti a contribuire alle esigenze del figlio fino a quando questi non diventa indipendente economicamente. Il giudice chiamato a stabilire in assenza di accordo tra le parti l’ammontare degli elementi da versare in favore del figlio dovrà Infatti calcolare i redditi e le spese di due genitori, entrambi infatti devono contribuire alle esigenze della prole. Non già in modo paritario ma in proporzione alle rispettive capacità economiche.

Ultimo Aggiornamento: 29/04/2024 19:35