Cambiamenti in vista per chi ha debiti con il Fisco. Le “care” vecchie cartelle esattoriali vanno in pensione. Come cambia, quindi, la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate? L’entrata in vigore del decreto legislativo 110 del 29 luglio ha ampliato la lista dei debiti con l’erario per i quali vengono unificate in un solo atto, quello di accertamento esecutivo, tutte le procedure per l’avvio della riscossione forzata. Dall’imposta di registro a quella sulle successioni, dalle agevolazioni fiscali non spettanti ai crediti d’imposta indebitamente utilizzati basterà quindi il solo atto dell’Agenzia delle Entrate per attivare ipoteche, fermo amministrativo e pignoramenti se non si versa il dovuto nei termini indicati. Si attiverà tutto, quindi, con il semplice accertamento esecutivo. La procedura di accertamento esecutivo riguardava già le imposte sui redditi, l’Irap e l’Iva ma anche le entrate dei Comuni (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, oneri di urbanizzazione) e i debiti con l’Inps. Ora, però, l’elenco si allarga. Vediamo quali altre voci vengono inserite.
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Come spiega Antonella Donati su Repubblica, gli avvisi di accertamento esecutivo contengono l’invito al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, ovvero la possibilità di presentare ricorso entro lo stesso termine. Viene precisato poi che gli stessi atti costituiscono titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati), trascorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento. “In pratica si è passati da un sistema di riscossione che prevedeva più passaggi, ossia l’iscrizione a ruolo (elenco dei debitori) e la successiva emissione” delle cartelle esattoriali “a uno più snello e veloce“. Con il decreto 110/2024 si aggiungono alla lista anche gli atti che riguardano:
– crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione;
– tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente – – percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta;
– sanzioni;
– imposta di registro e imposte sulle successioni e donazioni
– liquidazione nei casi di omessa presentazione della dichiarazione di successione;
– rettifica e liquidazione di imposte sulle assicurazioni
– liquidazione dell’imposta e sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva
– presentazione delle dichiarazioni e decadenza dalle agevolazioni per le imposte: di registro, ipotecaria e
– catastale, sulle successioni e donazioni, sostitutiva sui finanziamenti, di bollo;
– tasse automobilistiche e addizionali erariali.
Per il mancato pagamento di questi tributi, non sarà più necessaria l’emissione delle cartelle esattoriali. Il vantaggio per lo Stato è che il debito potrà essere recuperato in tempi ridotti. Spiega infine Donati che l’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni, ridotto a 120 giorni se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento, ossia l’Agenzia delle entrate, oppure direttamente il Comune.