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Domicilio e residenza fiscale, cambiano le regole (anche per lo smart working): tutte le novità

Pubblicato: 08/11/2024 06:05
residenza fiscale domicilio

Cambiano le regole per quanto riguarda la residenza fiscale e il domicilio, ma anche lo smart working. Con la circolare n. 20/E, pubblicata lunedì 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti, in vigore dal 2024. Da ora in poi, quindi, sono da considerare residenti in Italia “le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese”. Questo è il primo punto del testo dell’Agenzia. Le modifiche introdotte, volte anche a garantire maggiore certezza giuridica, sono di grande rilevanza. Con queste, infatti, cambia anche il concetto del domicilio. Come spiegano i tecnici nella nota, c’è una nuova nozione che vale ai fini fiscali, secondo cui “per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”. E cosa si intende?
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La circolare chiarisce che “la nuova definizione privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, di risolvere, a partire dal periodo d’imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente articolo 2 del Tuir al domicilio civilistico”. Viene quindi specificato che nelle “relazioni personali e familiari” rientrano i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio il rapporto di coniugio o di unione civile), così come le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità (ad esempio la convivenza). Come spiega Il Giornale, anche la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente può assumere rilievo, nella misura in cui risulti da elementi certi. Resta, invece, inalterata la presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevista dal comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir. Cosa cambia invece per le società?

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Secondo le nuove regole, evidenzia la circolare, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Con riferimento alle modifiche più significative apportate agli articoli 73 e 5 del Tuir, la circolare delinea i caratteri dei nuovi criteri di collegamento della residenza fiscale in Italia: la sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria in via principale. Ma ci sono vovità anche per lo smart working: il nuovo criterio della presenza fisica, precisa la circolare, “è un requisito oggettivo, basato esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle relative motivazioni”. Ciò significa – spiega Roberta Damata – che coloro che svolgono un’attività lavorativa nel nostro Stato, anche in smart working, “e sono presenti per la maggior parte dell’anno sono da considerare fiscalmente residenti in Italia. Questo anche per chi non ha una presenza continuativa nel territorio dello Stato. Il conteggio (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile) terrà conto anche delle frazioni di giorno di presenza, seppur di breve durata”.

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Ultimo Aggiornamento: 08/11/2024 06:06

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