La Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum per l’abrogazione totale della legge sull’autonomia differenziata. Ora spetta alla Corte Costituzionale esprimersi definitivamente, con una riunione prevista per gennaio, dopo che lo scorso novembre aveva già parzialmente bocciato la legge Calderoli. La Cassazione, infatti, è stata chiamata a valutare due quesiti: uno per l’abrogazione totale e l’altro per quella parziale, in seguito alle osservazioni ricevute.
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Lo scorso 14 novembre, la Corte Costituzionale aveva messo in evidenza sette aspetti di illegittimità, che spaziano dai Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) alle aliquote fiscali, riconoscendo però cinque norme come valide, a condizione di interpretarle in modo conforme alla Costituzione. La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da quattro Regioni governate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana), che avevano contestato la legge Calderoli. I giudici hanno ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità riguardante l’intera legge, ma hanno giudicato “illegittime” alcune disposizioni specifiche, invitando il Parlamento a “colmare i vuoti” che ne derivano.
Di conseguenza, l’autonomia differenziata non è di per sé incostituzionale, in quanto non contrasta con principi fondamentali come l’unità della Repubblica. Anzi, potrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare l’efficienza dei criteri di sussidiarietà; tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, necessita di modifiche a tutti i suoi meccanismi chiave. Il primo aspetto di incostituzionalità riguarda il fulcro del processo: quali funzioni possono essere trasferite alle Regioni? Non si tratta di “materie o ambiti di materie”, ma solo di “specifiche funzioni legislative e amministrative”, ovvero i vari aspetti di ciascuna materia, il cui trasferimento deve essere “giustificato, per ciascuna regione, alla luce del principio di sussidiarietà”.
La Corte menziona materie in cui “predominano le regolamentazioni dell’Unione europea”, come la politica commerciale comune, la protezione dell’ambiente, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia a livello nazionale, nonché le grandi infrastrutture di trasporto. Si fa anche riferimento alle “norme generali sull’istruzione”, che devono possedere una “valenza necessariamente generale ed unitaria”. Inoltre, ci sono materie, che rientrano nell’articolo 116, terzo comma della Costituzione (relativo a forme e condizioni particolari di autonomia), le quali includono funzioni il cui trasferimento è “difficilmente giustificabile” secondo il principio di sussidiarietà, per motivi giuridici, tecnici o economici.