
Nel corso degli anni, numerosi fedeli hanno espresso il desiderio di formalizzare il proprio distacco dalla Chiesa cattolica. Questa volontà ha dato origine a richieste di “sbattezzo”, ovvero l’intenzione di non essere più considerati membri della comunità ecclesiale. Tuttavia, tali richieste sollevano interrogativi su come la Chiesa gestisca la documentazione sacramentale e se sia possibile modificare o cancellare le registrazioni relative al battesimo.

Si può rinunciare alla fede, ma non al battesimo. È questo, in sintesi, il principio ribadito da un recente documento firmato dai responsabili di un importante organismo ecclesiastico, che ha ritenuto necessario intervenire su un tema spesso oggetto di fraintendimenti: la possibilità di “cancellarsi” dalla Chiesa Cattolica.
Il punto centrale riguarda il Registro dei Battesimi, un documento ufficiale che raccoglie tutte le celebrazioni di questo sacramento. Secondo la nota, non è ammessa la cancellazione o modifica delle registrazioni effettuate, fatta eccezione per eventuali errori materiali di trascrizione. La spiegazione è chiara: il battesimo è considerato un fatto storico ed ecclesiale di rilievo, da cui dipendono tutti gli altri sacramenti, ed è quindi necessario che la sua avvenuta celebrazione sia tracciabile in modo certo.
Solo a partire dal terzo paragrafo si scopre il contesto da cui nasce la precisazione: una posizione ufficiale del Vaticano, espressa dai vertici del Dicastero per i Testi Legislativi, mons. Filippo Iannone e mons. Juan Ignacio Arrieta. Nella nota si specifica che, pur essendo garantita la libertà del singolo di abbandonare la fede cattolica, tale decisione non comporta l’eliminazione dell’annotazione sacramentale.
Chi decide di lasciare formalmente la Chiesa può comunque fare richiesta di allegare al registro un documento chiamato Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, ovvero una dichiarazione ufficiale di uscita, da presentare secondo determinate modalità. Tale atto, pur non cancellando il battesimo ricevuto, ne affianca la registrazione per segnalare la volontà di distacco dalla comunità ecclesiale.
«I sacramenti ricevuti non limitano in alcun modo la libera volontà dei fedeli», si legge nella nota. Tuttavia, la condizione di “battezzato” è considerata oggettiva e non può essere annullata. Il documento ricorda anche che non è possibile battezzare una persona già battezzata, poiché ciò costituirebbe un gesto privo di validità sacramentale.
Infine, viene sottolineato l’obbligo per le parrocchie di custodire accuratamente i registri e di garantire la presenza di testimoni al momento della celebrazione, a supporto della veridicità dell’evento. Ma, si precisa, un testimone non potrà mai sostituirsi alla funzione ufficiale del registro stesso.