
Con la circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025, sono state ufficializzate le nuove regole per l’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori subordinati che perdono il lavoro in modo involontario. La Legge 207/2024 ha introdotto modifiche importanti, in particolare un nuovo requisito contributivo, in vigore per gli eventi di disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2025. In questo articolo scopriamo chi ha diritto alla NASpI nel 2025, quali contributi sono validi e quali eccezioni sono previste. Dal 1° gennaio 2025, per ottenere la NASpI è richiesto un requisito contributivo aggiuntivo per chi ha avuto una cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale) nei 12 mesi precedenti. In dettaglio, come spiega lo Studio Brocardi, “il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contributi successivamente all’ultimo rapporto di lavoro interrotto volontariamente (dimissioni o risoluzione consensuale), se questo è avvenuto entro i 12 mesi precedenti alla cessazione involontaria che dà diritto alla NASpI”.
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Quando non serve il nuovo requisito contributivo?
Il requisito delle 13 settimane non è necessario nei seguenti casi:
– Dimissioni per giusta causa
– Dimissioni durante maternità o paternità tutelata
– Risoluzione consensuale in sede protetta (conciliazione obbligatoria)
– Rifiuto di trasferimento in altra sede distante.
Attenzione: cosa rientra nelle “dimissioni per giusta causa”? Rientrano anche le dimissioni per trasferimento in un’altra sede della stessa azienda, se non giustificato da motivi tecnici, organizzativi o produttivi, anche se la nuova sede non è lontana. E la risoluzione consensuale? Il nuovo requisito non si applica se il lavoratore rifiuta un trasferimento in sede oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.

Quali contributi sono validi ai fini NASpI e come si calcola l’importo
Per maturare il diritto alla NASpI, vengono considerati i seguenti contributi:
– Contributi previdenziali (inclusa quota NASpI) versati durante lavoro subordinato;
– Contributi figurativi per maternità obbligatoria, se già era in corso un rapporto con contribuzione;
– Congedi parentali indennizzati, se avvenuti durante un rapporto di lavoro;
– Periodi di lavoro all’estero in Paesi UE o convenzionati;
– Astensione per malattia dei figli fino a 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi all’anno.
L’importo della NASpI si calcola:
– Sommando l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni
– Dividendo per le settimane contributive effettive
– Moltiplicando il valore medio settimanale per 4,33.
Il massimale NASpI 2025 è fino a €1.562,82 al mese. La durata della prestazione è pari a metà delle settimane di contributi degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi). Riduzione del 3% al mese dal 7° mese (dall’8° per chi ha più di 55 anni).

Quando e come fare domanda per la NASpI?
La domanda NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro attraverso il portale INPS online (con SPID, CIE o CNS), il patronato o i contact center INPS. La decorrenza dell’indennità è dall’8° giorno se la domanda è presentata entro 8 giorni dalla fine del rapporto; dal giorno successivo alla domanda, se presentata dopo; in caso di licenziamento per giusta causa: decorre dal 38° giorno.
Le nuove regole NASpI 2025 introducono importanti novità, soprattutto per chi ha interrotto in modo volontario un precedente rapporto di lavoro. È fondamentale conoscere i nuovi requisiti contributivi, le eccezioni previste e come gestire correttamente la domanda per non perdere il diritto all’indennità di disoccupazione.