
Il governo sta lavorando a un decreto per disciplinare l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine, adeguando la normativa italiana all’AI Act europeo. Il provvedimento è attualmente all’esame delle commissioni parlamentari e definisce i casi in cui la tecnologia potrà essere impiegata per finalità di sicurezza e di indagine.
Il riconoscimento facciale non si limita a confrontare due fotografie: il software trasforma il volto in un insieme di dati biometrici, basati su caratteristiche come la distanza tra gli occhi, la forma della mandibola e degli zigomi. Questi dati vengono poi confrontati con quelli presenti negli archivi disponibili, restituendo un elenco di possibili corrispondenze con un diverso grado di probabilità.
Quando potrebbe essere utilizzato
Il testo del decreto prevede due principali modalità di impiego.
La prima riguarda il riconoscimento facciale in tempo reale, consentito soltanto in situazioni eccezionali, come la prevenzione di una minaccia grave e imminente – ad esempio un attentato terroristico – oppure per la ricerca di persone scomparse, sequestrate o vittime di tratta. In questi casi sarebbe necessaria l’autorizzazione del pubblico ministero, salvo situazioni d’urgenza che prevedono una convalida successiva.
La seconda riguarda invece i sistemi di videosorveglianza già installati. Dopo la commissione di un reato, le immagini potrebbero essere analizzate con software di intelligenza artificiale per identificare soggetti già indiziati, confrontando i dati con banche dati autorizzate.
Il punto più controverso
Le maggiori polemiche riguardano la possibilità di raccogliere dati biometrici in luoghi pubblici o durante eventi considerati sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico.
Secondo il testo, le telecamere potrebbero acquisire automaticamente le immagini e i dati biometrici delle persone presenti, conservandoli fino a sette giorni. Se in quel periodo venisse commesso un reato, quei dati potrebbero essere utilizzati per effettuare i confronti necessari alle indagini.
Il governo sostiene che la semplice raccolta dei dati e il loro utilizzo ai fini del riconoscimento rappresentino due fasi distinte e che l’identificazione vera e propria scatterebbe solo dopo un reato.
I rilievi del Garante e dell’Unione europea
Proprio questo meccanismo ha sollevato le principali criticità. Il Garante per la protezione dei dati personali, pur esprimendo un parere favorevole con osservazioni, ha chiesto di chiarire che l’analisi dei dati biometrici possa avvenire esclusivamente in presenza di un reato e non in modo preventivo. Inoltre ha giudicato troppo generica la definizione dei luoghi nei quali il sistema potrebbe essere attivato, ritenendo che possa aprire la strada a forme di sorveglianza estesa.
Anche la Commissione europea ha richiamato l’attenzione sulla compatibilità del decreto con l’AI Act, ricordando che il regolamento vieta, salvo limitate eccezioni, il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili alla popolazione e consente deroghe solo per ricerche mirate relative a persone sospettate o condannate per reati.
Il confronto con altri Paesi
In Europa l’approccio varia da Stato a Stato. La Svezia ha autorizzato il riconoscimento facciale in tempo reale soltanto per casi di estrema gravità, come sequestri di persona o minacce imminenti, sempre con il controllo dell’autorità giudiziaria.
La Germania sta valutando una normativa che limita il confronto delle immagini a elenchi di sospetti già individuati, senza acquisire i dati biometrici di tutti i cittadini presenti in un luogo pubblico.
In Francia, invece, sono stati autorizzati sistemi di videosorveglianza intelligente capaci di individuare comportamenti anomali o situazioni di rischio, ma senza procedere al riconoscimento biometrico delle persone.
Il testo italiano potrà ancora essere modificato sulla base dei pareri parlamentari e delle osservazioni delle autorità competenti, prima dell’approvazione definitiva prevista entro il 10 ottobre.


