
L’ingresso in carcere segna l’inizio di una nuova fase giudiziaria, ma non sempre coincide con la durata effettiva della pena che un condannato sarà chiamato a scontare. Il sistema penitenziario italiano prevede infatti una serie di istituti che, al ricorrere di determinati requisiti, possono incidere sul percorso detentivo, pur senza modificare la condanna definitiva pronunciata dai giudici.
Proprio per questo, dopo ogni sentenza passata in giudicato, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle prospettive future: dai benefici penitenziari alle eventuali misure alternative, fino agli interventi straordinari previsti dalla legge. Si tratta di strumenti disciplinati da norme precise, che vengono valutati caso per caso e che non operano in modo automatico.
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Mario Roggero entra nel carcere di Bollate
Per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate.
La condanna definitiva è pari a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il nodo che ora si pone riguarda la durata effettiva della permanenza in carcere e le possibilità di accedere, nel corso dell’esecuzione della pena, agli strumenti previsti dall’ordinamento penitenziario.
Secondo l’analisi tecnica dello Studio Legale Soardi, l’età anagrafica non determina automaticamente il diritto alla detenzione domiciliare.

Perché l’età non basta per ottenere i domiciliari
L’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario contempla la possibilità della detenzione domiciliare per chi ha superato i 70 anni, ma prevede specifiche esclusioni per alcuni reati particolarmente gravi.
Tra questi rientra anche l’omicidio volontario, inserito tra quelli richiamati dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Di conseguenza, il semplice requisito dell’età non consente a Mario Roggero di accedere automaticamente ai domiciliari.
L’eventuale concessione di una misura alternativa potrebbe essere valutata soltanto in presenza di gravi condizioni di salute. In assenza di tali presupposti, la pena dovrà essere eseguita in carcere.
Le motivazioni della condanna
Uno degli aspetti centrali dell’intero procedimento riguarda il momento in cui il gioielliere esplose i colpi di pistola.
Secondo quanto ricostruito nelle sentenze, quando Mario Roggero impugnò il revolver e fece fuoco, i tre rapinatori avevano già lasciato il negozio e stavano raggiungendo l’auto utilizzata per la fuga.
Per questo motivo i giudici hanno ritenuto che il pericolo attuale per l’incolumità del gioielliere e dei suoi familiari fosse ormai cessato. Sulla base di questa valutazione sono state escluse sia la legittima difesa, sia l’ipotesi dell’eccesso colposo di legittima difesa.

Le possibili tappe della pena
In assenza di benefici, la scadenza naturale della condanna è fissata ad aprile 2041, quando Mario Roggero avrà compiuto 87 anni.
Uno scenario diverso potrebbe aprirsi qualora durante la detenzione ottenesse la liberazione anticipata, beneficio che consente una riduzione della pena pari a 45 giorni ogni sei mesi in presenza di buona condotta. In questa ipotesi la permanenza in carcere potrebbe ridursi a circa 11 anni e 10 mesi, con una conclusione della pena collocabile tra la primavera e l’estate del 2038.
Il primo momento utile per valutare eventuali misure alternative potrebbe invece arrivare tra l’estate del 2034 e la primavera del 2035. In quel periodo, una volta scontati i due terzi della pena oppure quando il residuo sarà inferiore ai quattro anni, potranno essere richiesti istituti come la liberazione condizionale o l’affidamento in prova ai servizi sociali, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Salvo un intervento straordinario, come la grazia eventualmente concessa dal Presidente della Repubblica, oppure il sopraggiungere di gravi motivi di salute, il gioielliere dovrà comunque trascorrere almeno otto anni di detenzione effettiva prima di poter aspirare a una misura alternativa fuori dal carcere.
Il capitolo del risarcimento
Oltre alla pena detentiva, resta aperto anche il fronte economico legato al risarcimento dei danni.
Prima del processo Mario Roggero aveva già versato 300 mila euro come risarcimento parziale. Successivamente, le sentenze di appello e della Cassazione hanno disposto ulteriori provvisionali pari a 480 mila euro a favore delle vittime e dei loro familiari.
L’importo complessivo delle somme provvisoriamente dovute raggiunge così 780 mila euro, ai quali si aggiungono le spese legali.
L’adempimento degli obblighi civili riveste un ruolo rilevante anche sotto il profilo dell’esecuzione della pena. La normativa prevede infatti che il pagamento del risarcimento, oppure la dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di provvedervi, costituisca uno dei requisiti da valutare per l’eventuale concessione della liberazione condizionale.


