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“Codice rosso” approvato dal Senato: cosa prevede la legge

Pubblicato: 17/07/2019 18:25

Dopo l’approvazione della Camera, di questi momenti la notizia che anche il Senato si è espresso favorevolmente nei confronti del Codice rosso, il provvedimento caro ad Alfonso Bonafede e a Giulia Bongiorno nato dalla necessità di poter velocizzare denunce e indagini quando queste riguardano violenza sulle donne.

Codice rosso è legge: passato al Senato con 197 “sì”

Il ddl viene accolto favorevolmente dal Senato che si esprime con 197 sì a favore del Codice Rosso, il provvedimento a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Dal riferimento senza ritardo al riferimento nell’immediato: così il ddl Codice Rosso prevede che la polizia riferisca la notizia di reato al pubblico ministero quanto questo riguarda maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e atti persecutori o lesioni gravi. Non sarò più dunque questione di “valutazione” ma “immediata urgenza” proprio come richiama il nome stesso, “codice rosso”.

La modifica all’art. 347 del codice di procedura penale

Il ddl diventa legge e andrà dunque a modificare il codice di procedura penale – promosso oggi dal Senato e che già era passato alla Camera lo scorso 14 luglio con 380 sì – nello specifico l’artico 347 che riguarda l’obbligo di riferire notizia del reato.

Nella pratica, il Codice Rosso andrà a smussare gli angoli di procedure attualmente più macchinose e lente, snellendole e rendendole molto più veloci. Una rapidità che dovrà essere essenziale già al momento della denuncia e ancor più nelle successive indagini. Davanti ad una denuncia per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate in famiglia o tra conviventi, la polizia dovrà trasmetterla nell’immediato al magistrato. Il pm avrà inoltre non più di 3 giorni di tempo per ascoltare la vittima dopo la deposizione della denuncia.

Inasprimento di pene per violenza sessuale e maltrattamenti

Sostanziali cambiamenti anche in ambito di pene: sale di un anno la minima, passata da 5 a 6 anni, e di due la massima fissata ora a 12 anni in caso di violenza sessuale. Se l’atto sessuale avviene con un minore di 14 anni in cambio di soldi o promesse di qualsiasi genere, la violenza diventa aggravata. Sempre in ambito di pene, salgono anche in caso di maltrattamenti: dagli attuali 2-6 anni, con il Codice Rosso in vigore sono previste pene tra i 3 e i 7 anni. Qualora il reato venisse perpetrato a danni o in presenza di un minorenne, la pena può aumentare del doppio così come se avvenisse anche di fronte o a danno di donne incinte, disabili o se fosse armata.

Novità sulle pene in caso di sfregio e lesioni

Per lo stalking la pena permane la medesima già in vigore odiernamente mentre va ad aggiungersi un intero nuovo capitolo che prima non era previsto dal codice penale e riguarda le aggressioni e, ancor più nello specifico, le lesioni permanenti al viso dunque gli sfregi. In caso di sfregio l’aggressore rischia dagli 8 ai 14 anni di carcere, godendo di molti meno benefici. Se la vittima perdesse la vita, scatterebbe per l’aggressore l’ergastolo.

Revenge porn e nozze forzate

Entra in vigore una ferrea e severa legge anche sul tanto discusso , in questi anni, revenge porn. Sono previsti 1 – 6 anni di carcere più una multa che varia dai 5mila ai 15mila euro per chiunque invii, diffonda, pubblichi foto/video di parti intime o di contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ripresa.

Una pena che si rispecchia anche sui mittenti che a loro volta diffondano in qualsiasi modo il materiale ricevuto. Lievita poi la pena se a diffondere il materiale è un ex o il convivente e se il tutto è avvenuto servendosi di strumenti informatici. In ultimo ma non per importanza, mutano le pene per le nozze forzate: previsti dai 1 ai 5 anni di carcere per chiunque costringa, sotto minaccia o violenza, una persona a sposarsi. Aggravata la situazione che prevede la violenza su un minore che innalza la pena dai 2 ai 6 anni, se poi il minore non ha compiuto 14 anni va considerata l’aggravante che aumenta a sua volta la pena della metà.

Ultimo Aggiornamento: 17/07/2019 18:32