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La Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo: sì ai permessi premio ai condannati

Pubblicato: 23/10/2019 18:34

La Corte Costituzionale ha pubblicato un comunicato stampa in cui annuncia, prima di depositare la sentenza, di aver deliberato sul tema dell’ergastolo ostativo esprimendosi favorevolmente in merito alla concessione di permessi premio ai condannati a questa tipologia di ergastolo. Ci sono però diverse condizioni che ne subordinano la concessione, deve infatti essere dimostrato che i condannati non abbiano né avranno più contatti con la criminalità organizzata. Il 13 giugno scorso, l’Italia era stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che aveva ritenuto che il “fine pena mai” violasse il terzo articolo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’Italia aveva presentato ricorso contro la condanna ma era stato respinto.

La Corte Costituzionale sull’ergastolo ostativo

Sul comunicato stampa si legge: “La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia“. Per i condannati all’ergastolo ostativo – pena inflitta di solito agli affiliati alle cosche mafiose o ai terroristi – non è finora concesso alcun permesso premio, a meno che il condannato non decida di collaborare con la giustizia. La Corte Costituzionale ha dunque deliberato che potranno essere concessi permessi premio a patto che vengano rilevati elementi necessari a dimostrare che il condannato non faccia più parte della criminalità organizzata e che non ci sia il rischio che ne ritorni in contatto.

Un’altra condizione imprenscindibile imposta dalla Corte è la partecipazione al percorso rieducativo da parte del detenuto. In questo modo, la “presunzione di pericolosità sociale del detenuto non collaborante (con la giustizia, ndr) non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza“. La decisione del magistrato di sorveglianza in materia dovrà basarsi sulle relazioni rese dal Carcere sul condannato, “sulle informazioni e i pareri di varie autorità, dalla Procura antimafia o antiterrorismo al competente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica“.

L’ergastolo ostativo e il parere di Maria Falcone sulla sua specificità

In materia di ergastolo ostativo, si era legiferato nel 1992, all’indomani delle stragi di Cosa Nostra, come quelle in cui sono stati uccisi i magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ergastolo ostativo, carcere a vita o fine pena mai, in qualsiasi modo lo si voglia chiamare, secondo Maria Falcone, sorella del giudice antimafia ammazzato, sarebbe stato concepito come “un automatismo che deriva proprio dalla natura del tutto singolare della criminalità organizzata nel nostro Paese, una singolarità che purtroppo abbiamo imparato a conoscere in anni di violenze, morti, terrore e sopraffazione“.

Queste le sue dichiarazioni rese all’Adnkronos dopo che il ricorso presentato dall’Italia contro la condanna emessa dalla Corte di Strasburgo in materia era stato respinto. La condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo era arrivata perché l’ergastolo ostativo era stato ritenuto incompatibile con l’articolo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti“. A sollevare la questione era stato il ricorso alla Corte di Strasburgo di Marcello Viola, detenuto dagli anni ’90 e condannato al “fine pena mai” per associazione mafiosa, rapimenti e omicidi.

Ultimo Aggiornamento: 24/10/2019 08:33