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Reddito di emergenza, proroga fino a settembre e nuova scadenza per presentare domanda: requisiti e dettagli

Pubblicato: 08/06/2021 23:37

Si avvicina il termine oltre il quale non sarà più possibile richiedere il Reddito di Emergenza 2021, prorogato fino a settembre dal Decreto Sostegni Bis. La prima scadenza, già posticipata dal 30 aprile al 31 maggio, riguardava il REM per i mesi di marzo, aprile e maggio, ora invece è possibile presentare domanda per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre. Chi ha diritto al REM e quali sono le modalità di presentazione delle domande?

Reddito di emergenza: cos’è e fino a quando si può richiedere

Il Reddito di Emergenza è una forma di sostegno al reddito che consiste in un contributo economico compreso tra 400€ e 800€ al mese. È una misura temporanea, introdotta nel 2020 dal Decreto Rilancio, rivolta a coloro che non hanno diritto ad altri ammortizzatori sociali, per esempio il Reddito di Cittadinanza.

Dopo la proroga del Reddito di Emergenza fino a settembre, la nuova scadenza per richiederlo è fissata al 31 luglio 2021. Tra i nuovi beneficiari figurano anche i disoccupati che hanno terminato la Naspi o la Dis-Coll in un periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Reddito di emergenza: i requisiti per richiederlo

Per poter richiedere il REM è necessario rispettare alcuni requisiti:

  • Essere residente in Italia;
  • Avere un reddito familiare, relativo ad aprile 2021, inferiore all’ammontare del beneficio;
  • Avere un patrimonio mobiliare familiare di valore, riferito all’anno precedente, inferiore a 10.000€. Questo valore massimo può essere aumentato di 5.000€ per ogni componente successivo al primo, ma solo fino a un massimo di 20.000€. Un ulteriore incrementato di 5.000€ spetta ai nuclei familiari in cui sia presente un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • Avere un ISEE inferiore a 15.000€. Nel caso in cui il richiedente abbia terminato la Naspi o la Dis-Col, l’ISEE può raggiungere i 30.000€;
  • Non aver percepito, per nessun componente del nucleo familiare, nessuna delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41;
  • Non essere detenuti o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
  • Non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all’importo del Rem.

I requisiti economici si basano sul nucleo familiare individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’ISEE, valida al momento della presentazione della domanda di Rem.

Reddito di emergenza, chi è escluso

Non potranno invece presentare domanda per ricevere il Reddito di Emergenza tutti coloro che siano già titolari di (o che abbiano un membro nel nucleo familiare titolare di):

  • Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza;
  • Bonus stagionali turismo spettacolo e Bonus collaboratori sportivi, introdotti dal decreto Sostegni;
  • Pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • Contratto di lavoro subordinato, esclusi contratti di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia massima di reddito familiare per richiedere il Rem.

Sono invece compatibili i trattamenti assistenziali non pensionistici, per esempio l’indennità di accompagnamento, l’assegno di invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità.

Reddito di emergenza, come si fa domanda

La domanda per il Reddito di Emergenza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il portale Inps, oppure ci si può rivolgere a Patronati e CAF. Per compilare e inviare la domanda online occorre essere in possesso di identità digitale SPID, oppure della carta di identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS). Il REM può essere richiesto da un solo componente per nucleo familiare e il pagamento sarà erogato, di norma, il mese successivo all’accettazione della richiesta.