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Superbonus 110%, chi ha commesso abusi edilizi non potrà usufruirne: che cos’è e chi lo può richiedere

Pubblicato: 10/06/2021 17:27

Il “Superbonus” 110%, pensato per rendere le abitazioni più efficienti e sicure aveva suscitato dubbi per la sua possibile applicazioni nei casi di abusi edilizi. Il Decreto Semplificazioni sembra però aver fugato ogni dubbio e il Superbonus decadrà se verranno accertati eventuali abusi. Ecco il motivo e come saranno verificate le circostanze.

Superbonus 110%: che cos’è e come funziona

Il Superbonus 110% riguarda i lavori effettuati sulle abitazioni per rendere più efficienti a livello energetico, per l’installazione di impianti fotovoltaici, per interventi antisismici e di installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare, consisterà in un’aliquota del 110% di detrazione delle spese sostenute per effettuare questi lavori. La detrazione potrà essere richiesta per tutte le spese a carico del contribuente effettuate e documentate a partire dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, e sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo (4 quote per le spese che si sosterranno nel 2022).

Superbonus 110%: il documento che fugherà ogni dubbio

Il Decreto Semplificazioni prevede che per usufruire del Superbonus 110% (esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici) sia necessaria la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), mentre non sarà richiesta l’attestazione dello stato legittimo, un documento più difficile da reperire e quindi incompatibile con le tempistiche del Superbonus. A fugare le preoccupazioni per il “condono” di eventuali abusi edilizi, c’è l’obbligo di attestare attraverso la CILA gli estremi del titolo abilitativo relativo alla costruzione dell’immobile o, in alternativa, di presentare il provvedimento che ha legittimato la costruzione. Dunque, se l’eventuale abuso è presente e non tollerato, il Superbonus non sarà riscattabile.

Superbonus 110%: l’origine dei dubbi sui condoni

La polemica era nata dopo che il Decreto Semplificazioni aveva apportato alcune modifiche al documento Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, in particolare in riferimento all’art. 119 del Decreto Rilancio, facendo così temere un “condono” per gli abusi edilizi. Con l’obbligo di presentazione della CILA, però, questi timori sembrerebbero essere infondati. Grazie alla presentazione di questo documento, inoltre, i tecnici non dovranno verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile, riducendo in questo modo i costi per le pratiche edilizie.

Superbonus 110%, in quali casi decade

Il Superbonus 110% quindi decadrà nelle seguenti circostanze:

  • Mancata presentazione della CILA;
  • Interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • Assenza dei seguenti documenti: titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967;
  • Non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Resta “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, quindi la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del beneficio. Un confronto tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio consentirà di individuare eventuali abusi edilizi.