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Donazioni dai genitori ai figli, ecco in quali casi non si pagano tasse. La sentenza della Cassazione

Pubblicato: 21/03/2024 17:41

La Corte di Cassazione deposita una sentenza sulle donazioni dei genitori ai figli. Su questo genere di transazioni non si pagano le tasse, perché non c’è obbligo di registrazione. E dunque viene meno anche il presupposto per l’applicazione dell’imposta. È possibile che scatti la rivalsa del 4%, però, in alcuni casi. Vediamo quando questa operazione è del tutto senza oneri e quando no.
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I casi in cui si pagano le tasse sulle donazioni dai genitori

Se la donazione in denaro deriva da un atto sottoposto a registrazione o se è superiore alla franchigia da 1 milione di euro, e quindi deve essere dichiarata dal contribuente in sede di accertamento di tributi, allora si paga la rivalsa del 4%. Lo chiarisce la Sezione tributaria della Corte di Cassazione nelle 34 pagine della sentenza 7442 / 2024 firmata dal presidente Federico Sorrentino e da Oronzo De Masi, Giacomo Maria Stalla, Milena Balsamo, Giuseppe Lo Sardo.

Le donazioni informali e indirette

I casi in cui le donazioni non sono poste a registrazione, né diretta né indiretta, allora le tasse non sono dovute. Rientrano in questa casistica le donazioni informali e indirette. Si tratta di regali in denaro oppure soldi che il genitore corrisponde al posto del figlio, come può essere il pagamento dell’affitto di un appartamento.

La donazione è infatti un trasferimento di proprietà o di altri beni da una parte (il donatore) a un’altra parte (il beneficiario o donatario) senza alcuna forma di pagamento o compensazione in cambio.

Le donazioni possono riguardare diverse categorie di beni, tra cui denaro, proprietà immobiliari, azioni, titoli, veicoli, oggetti di valore. Prima della sentenza della Cassazione, che muove da un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, si faceva riferimento a una circolare della stessa Agenzia del 2015 che diceva che le donazioni in denaro dei genitori ai figli possono essere soggette a tassazione. Con delle eccezioni e dei limiti.

Esiste, infatti, l’Imposta sulle Donazioni, ma ci sono anche delle franchigie e delle agevolazioni che possono ridurre o eliminare l’imposta dovuta. La sentenza della Cassazione, dunque, sorpassa la circolare premia le liberalità per i figli, che sono soggette a tassazione solo se registrate, cioè se viene redatto un atto in cui si dichiara pubblicamente la donazione.

Il Testo unico sull’imposta di successione

Anche il Testo unico dell’imposta di successione e donazione prescrive che resta “ferma l’applicazione dell’imposta” sulle donazioni, “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”. Ecco perché la Cassazione ribadisce che solo se c’è un atto scritto in cui si dichiara la donazione, scatta la tassa.

Le donazioni informali, dunque, sono soggette a tassazione, ma non rientrano nemmeno nel calcolo della franchigia di un milione di euro, a meno che non si faccia la registrazione “volontaria” della donazione stessa. O che la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario.

I dubbi e la praticità

Ma allora, possibile domanda, la donazione indiretta risultante “da atti soggetti alla registrazione” fa scattare un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione e quindi l’imposta? La Cassazione dice di no, richiamando sempre il Testo unico. Le donazioni tornano al centro delle analisi patrimoniali in un secondo momento: quello della successione, quando, cioè, il donatore muore.

All’atto pratico, soprattutto se si tratta di beni in denaro e altre volatilità, il sottinteso è a favore della liberalità, e cioè della possibilità di non registrare alcun atto scritto.