Motivazioni carenti e contraddittorie. Queste le conclusioni con cui la Corte suprema di cassazione ha disposto un processo di appello bis per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, che la sera del 6 settembre del 2020 pestarono a morte Willy Monteiro Duarte a Colleferro, Roma, relativamente alle attenuanti generiche.
Secondo la Cassazione, la valutazione delle attenuanti è risultata “monca” e “contraddittoria”. I giudici d’appello avevano ridotto la pena dei Bianchi da ergastolo a 24 anni di carcere, sostenendo che i due avessero agito con “dolo eventuale”, ovvero senza l’intenzione esplicita di uccidere. La Suprema Corte ha invece ritenuto che le modalità micidiali dell’omicidio non giustifichino tale attenuazione della pena.
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“La gang dello scrocchio, dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell’assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante” hanno sottolineato i giudici della Cassazione.
Il delitto, caratterizzato da estrema violenza, è stato compiuto usando tecniche di lotta MMA su Willy, un giovane dal fisico fragile, e secondo i giudici di primo grado non meritava attenuanti per l’efferatezza dimostrata. Per questo, la Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello (Appello bis) per riconsiderare la concessione delle attenuanti. Se il nuovo appello non dovesse confermare le attenuanti, i fratelli Bianchi potrebbero essere nuovamente condannati all’ergastolo.
Per i supremi giudici “ulteriore punto di crisi fondatamente segnalato dal Procuratore generale territoriale ricorrente è quello riferito al clamore mediatico come elemento di attenuazione dello spessore della personalità negativa dei due imputati, per come tratteggiata dai mezzi di comunicazione o emergente dalle forme di comunicazione, quali la chat suindicata. I giudici di appello paiono avere ascritto alla Corte di assise di avere recepito quali dati di segno deteriore alcune manifestazioni dei comportamenti di Gabriele Bianchi e di Marco Bianchi di incerta natura, da ritenersi piuttosto elementi di carattere soltanto etico o semplicemente estetico: però, la motivazione non ha spiegato quali fossero i comportamenti aventi valenza soltanto etica o estetica, tali da essere ininfluenti sotto il profilo, qui influente, della rilevanza penale”.