
Entro lunedì 16 dicembre deve essere versato il saldo 2024 dell’Imu, l’imposta municipale unica sugli immobili. Vediamo in questa semplice guida tutto quello che c’è da sapere sulla tassa sulla casa: i conti da fare, le aliquote, le esenzioni, chi non deve pagare e alcuni casi speciali.
Partiamo dal saldo di dicembre. Entro il 17 giugno dovreste aver pagato l’acconto (il 50% dell’importo) determinato su quanto versato nel 2023. In occasione del saldo, da versare entro il 16 dicembre, i conti vanno rifatti calcolando l’Imu dovuta per l’intero anno, tenendo conto di eventuali acquisti, vendite, successioni, cambiamenti di destinazione, applicando le aliquote decise per il 2024 dal Comune, per poi detrarre l’acconto. Ma attenzione: se il Comune non avesse deliberato le nuove aliquote, valgono quelle del 2023, e se non ci sono state variazioni nel proprio patrimonio immobiliare, basterà versare entro il 16 dicembre lo stesso importo corrisposto a giugno.
Detto questo: chi deve pagare? Chi è esente? Vediamo tutto nel dettaglio.
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L’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio) nei limiti di una per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Per abitazione principale s’intende un’unica unità immobiliare ad uso abitativo classificata nel gruppo catastale A (esclusi gli uffici A/10), nella quale il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere.
L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare. È confermata l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di lusso. Confermata anche la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili affittati a «canone concordato». Anche per il 2024 è confermata l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva, andrà poi presentata la dichiarazione Imu al Comune entro il 30 giugno 2025. Come già lo scorso anno l’Imu è ridotta al 50% sull’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato, se titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale con l’Italia, purché la casa non sia locata o data in comodato d’uso.

Come spiega il Corriere, l’Imu va invece versata per le abitazioni principali di maggior pregio, ossia quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi). L’Imu riguarda i proprietari di immobili abitativi a disposizione, come le seconde case, nonché i fabbricati affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli. Si paga poi sulle pertinenze non della prima casa, o non agevolabili come il secondo box. L’Imu si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili da chiunque posseduti. L’Imu si versa anche per i terreni agricoli, anche se incolti, inclusi gli orticelli. Sono esclusi i terreni agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani. Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati in qualsiasi altro Comune. L’imposta va pagata anche dalle società per gli immobili posseduti di qualsiasi categoria catastale, anche se utilizzati nell’esercizio della propria attività, salvo l’esonero per gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti, se non locati per l’intero anno.

L’esonero dall’Imu si applica anche:
1) alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale degli assegnatari o destinate a studenti soci assegnatari, a prescindere dalla residenza;
2) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp e ai fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale);
3) all’abitazione (non locata) degli appartenenti a Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco o alla carriera prefettizia, anche se risiedono altrove;
4) agli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva.
Detto questo, ecco come si versa la tassa:
il versamento si effettua con il modello F24 o tramite bollettino postale. Spiega ancora il Corriere: “È preferibile il modello F24 perché l’Imu si può compensare con eventuali crediti fiscali o contributivi e con un unico modello si può versare quanto dovuto in più Comuni e con addebito sul conto corrente”.