
Novità in arrivo per quanto riguarda chi fa uso di droga e si mette alla guida. Entrato in vigore da pochi mesi con la Legge 177/2024, il nuovo reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ha sollevato numerose criticità. La riforma ha modificato l’articolo 187 del Codice della Strada, eliminando la necessità di dimostrare lo stato di alterazione psico-fisica alla guida. Tuttavia, l’11 aprile 2025, i Ministeri dell’Interno e della Salute hanno pubblicato una circolare con nuove linee guida, che di fatto reintroducono il concetto di alterazione: il reato si configura solo se la sostanza produce ancora effetti al momento della guida.
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Prima, dopo e adesso
Prima del 14 dicembre 2024 per chi assumeva droga e si metteva alla guida il reato scattava solo in presenza di uno stato di alterazione psicofisica alla guida, ma dopo il 14 dicembre era sufficiente l’assunzione della sostanza, anche se non produceva effetti, tranne nei casi di omicidio o lesioni stradali gravi. Questa modifica ha generato rischi interpretativi, soprattutto per chi assume medicinali psicotropi che possono alterare la guida, portando a possibili discriminazioni e responsabilità oggettive. L’8 aprile 2025, il Tribunale di Pordenone ha sollevato alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del nuovo articolo 187 CdS.

Accertamenti tossicologici e farmaci: le nuove regole
La circolare dell’11 aprile chiarisce le modalità di accertamento per droghe e alcol (artt. 186, 186-bis e 187 CdS), introducendo criteri per evitare abusi e garantire affidabilità medico-legale:
– Dev’essere dimostrata la vicinanza temporale tra l’assunzione e la guida;
– Sangue e saliva sono considerati liquidi biologici affidabili;
– Il test urinale non è considerato valido per provare una “intossicazione in atto”;
– Vanno seguite le Linee guida GTFI, anche se i cut-off indicati non garantiscono l’effettiva alterazione del conducente.
Un punto critico riguarda chi assume terapie farmacologiche che possono influenzare la guida:
– L’idoneità alla guida va valutata secondo il Dlgs 59/2011, allegato III, dalle Commissioni Mediche Locali;
– Tuttavia, manca chiarezza su chi debba interpretare i dati tossicologici in relazione alle terapie seguite dal conducente.
Inoltre, il Dpr 309/1990 elenca oltre 100 farmaci psicotropi potenzialmente oggetto di indagine, ma l’aggiornamento continuo delle liste complica l’interpretazione normativa.