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ISEE più semplice da richiedere, cosa cambia per le famiglie

Pubblicato: 16/10/2019 23:45

Lunedì 7 ottobre il Ministero del Lavoro ha pubblicato il nuovo modello della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che, con le novità apportate dal decreto legge 34/2019, ha interessato anche l’ISEE corrente.

Cosa sono ISEE e DSU

Partendo con ordine, per DSU si intende il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. L’ISEE, invece, è essenziale per tutte quelle famiglie che hanno bisogno di richiedere una prestazione agevolata, come esonero tasse, reddito di cittadinanza e bonus bollette. Pertanto, è un indicatore che valuta e mette a confronto la situazione economica dei nuclei familiari. In sintesi, l’ISEE ricava le informazioni necessari dalla DSU.

Dove nasce l’intoppo burocratico

Quando nasce il problema? Secondo la legge, l’ISEE contempla i redditi dichiarati al fisco nell’anno passato e, per questo, riferenti alla situazione patrimoniale passata. Potrebbe succedere, però, che nel corso del tempo, in presenza di particolari situazioni (improvvisa perdita del posto di lavoro), l’ISEE precedentemente richiesto non rispecchi più la condizione economica della famiglia.

Prima della modifica della normativa, affinché potesse essere richiesto un nuovo ISEE, era essenziale che si verificassero, contemporaneamente, due situazioni:

-una variazione in negativo superiore al 25% della situazione reddituale del nucleo familiare;

– la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.

Tali requisiti, richiesti in contemporanea, lasciavano fuori migliaia di famiglie in difficoltà.

Cosa cambia con le ultime modifiche

Con la nuova norma, invece, è possibile calcolare un nuovo ISEE basato sui redditi degli ultimi 12 mesi, o addirittura tenere conto anche degli ultimi due mesi in particolare casi quali, ad esempio, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Infatti, con l’art. 28 del Dl 34/2019 (cd. “Decreto Crescita”), convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, il governo ha dimostrato di voler rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio.

Ultimo Aggiornamento: 18/10/2019 14:33