Vai al contenuto

Coronavirus, reato di epidemia: cosa rischia chi diffonde il virus

Pubblicato: 10/04/2020 13:03

L’emergenza Coronavirus, definita dall’OMS una pandemia a causa dell’elevato numero di persone affette da Covid-19 in tutto il mondo, ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il “reato di epidemia“. Secondo tale reato, chi diffonde il virus può rischiare l’ergastolo. Vi è però un’importante distinzione tra epidemia dolosa ed epidemia colposa che occorre evidenziare.

Differenza tra epidemia dolosa ed epidemia colposa

La sostanziale differenza tra epidemia colposa e dolosa risiede nella consapevolezza (o meno) della gravità dell’azione commessa da un individuo. Parliamo di epidemia colposa quando la trasmissione del virus avviene involontariamente, a causa della noncuranza o dell’incoscienza del soggetto in questione. Invece, si tratta di epidemia dolosa quando l’individuo che commette suddetto reato è consapevole della gravità della situazione, e che quindi mette in serio pericolo la salute e la sicurezza della collettività con coscienza ed intenzione.

Il reato di epidemia secondo il Codice Penale

Per contribuire alla gestione di crisi ed emergenza sanitaria, come quella che il mondo intero sta attualmente vivendo, vi sono gli articoli 438 e 452 del Codice Penale, i quali hanno il compito di regolamentare tali situazioni.
L’articolo 438 del Codice Penale enuncia: “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte“.
Leggiamo invece nell’articolo 452 del Codice Penale che: “Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito

  • con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
  • con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
  • con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione”.

Bisogna ricordare però che la pena di morte è stata abolita nel 1944 e pertanto, come sanzione a tale reato, verrà applicato l’ergastolo.

Salvaguardia della salute pubblica

Tale normativa ha lo scopo di salvaguardare la salute pubblica, un diritto fondamentale tutelato dall’articolo 1 della Costituzione, secondo il quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana“.

Ultimo Aggiornamento: 10/04/2020 13:26