Vai al contenuto

Eutanasia: quando è più facile chiudere gli occhi che osservare il dolore. Perché questo Referendum è necessario

Pubblicato: 05/07/2021 18:27

Siamo molto più bravi a parlare della vita che della fine di questa. Forse è normale, e forse, ci si dovrebbe soffermare maggiormente a pensare che proprio la presenza della morte dovrebbe rendere prezioso e meraviglioso il nostro tempo. Già, ma chi determina come dobbiamo viverla questa vita? Chi stabilisce il limite tra il preservarla e il desiderare che non ci sia più? Chi sancisce quale sia la dignità da inseguire, se quella dell’esistenza o quella della fine di questa?

Il confine lo indicano lo stato di coscienza e il principio dell’autodeterminazione. O almeno così dovrebbe essere. Se per le scelte che facciamo per la nostra vita ci sentiamo autonomi e indipendenti, nella maggior parte dei casi, perché non lo possiamo essere anche nella morte?

Qui nasce il paradosso. In Italia esiste l’art. 579 del codice penale del 1930 che sancisce che:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”.

l’art. 579 del codice penale

Apparentemente questo articolo può sembrare logicamente giusto. Ma, se quella persona che dà il consenso dovesse implorare la morte, per l’atroce dolore che sta vivendo? Questa possiamo ancora chiamarla vita? E cosa esattamente stiamo preservando? Appare che l’unica cosa ad essere mantenuta sia la sofferenza. Perché c’è solo quella per una persona in stato di coscienza che resta in vita unicamente perché attaccata alle macchine che mantengono le funzioni vitali, ma non permettono di dare qualità a quell’esistenza, non possono alleviare il dolore e non possono “curare” il paziente, che si trova così in una situazione irreversibile.

Sto pensando a Welby, a Trentini, a Eluana Englaro e a Dj Fabo, ma molti altri, purtroppo, hanno sperimentato e continuano a provare questa che in tanti si ostinano a chiamare vita.

Eutanasia, suicidio assistito, omicidio del consenziente e testamento biologico

SUICIDIO ASSISTITO: è porre fine alla propria vita consapevolemente tramite l’autosomministrazione di dosi letali di farmaci da parte della persona stessa, che viene “assistita” da un medico o da un’altra figura che rende disponibili le sostanze necessarie.

OMICIDIO DEL CONSENZIENTE:  soppressione della vita di un individuo che abbia prestato il proprio consenso a morire, delitto in cui l’elemento cardine è costituito dall’accordo delle volontà tra due soggetti.

EUTANASIA: Il termine “eutanasia” significa letteralmente “buona morte” (dal greco eu-thanatos). Possiamo tradurre anche col morire nel migliore dei modi possibili, soffrendo il meno possibile; morire con l’aiuto attivo di un medico che somministra la sostanza letale su richiesta del paziente, dopo un percorso che permette alla persona di effettuare una scelta consapevole e libera.

TESTAMENTO BIOLOGICO: documento contenente le disposizioni sull’interruzione delle cure salvavita, per il momento futuro, in cui il soggetto potrebbe non essere più capace di intendere e volere.

Nel 2017 è stata approvata la legge n. 219 sul testamento biologico, all’interno di quella più generale sul consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, DAT. Negli articoli uno e due viene stabilito che ogni persona ha il diritto di rifiutare accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari e il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, di dignità nella fase finale della vita, e dell’astensione obbligatoria del medico, in caso di morte imminente o diagnosi infausta, da ogni ostinazione irragionevole alle cure.

Testamento biologico: la legge c’è ma trova ostruzionismo

 Il testamento biologico è una scelta che noi facciamo, ipoteticamente, in condizioni di salute: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.

La legge c’è, ma i dati su chi conosce questa legge e su chi ha espresso una preferenza in questi termini sono preoccupanti.
Chi da sempre si batte attivamente per donare dignità al fine vita e per la divulgazione di una maggior consapevolezza sulle libertà civili e i diritti umani è Marco Cappato, politico italiano e attivista dell’associazione Luca Coscioni: Non è mai stata fatta una campagna vera e propria di informazione, né ai cittadini né alla classe medica. Le persone che sono informate sono persone che avvertono il tema come molto importante, solitamente molto istruite. Non c’è stato lo sforzo di diffondere in modo semplice e divulgativo l’utilità di questo strumento”.

Quali sono i motivi di questa non divulgazione?

C’è un’ostilità per tutto quello che può servire a potenziare il cittadino nelle sue libertà e facoltà di scelta. O è avversato in modo esplicito e ideologico, oppure, ed è la cosa più insidiosa, c’è una sorta di inerzia e pigrizia dell’amministrazione pubblica nell’investire su una libertà che poi richiederebbe una risposta da parte dell’amministrazione pubblica. Per farti un esempio, noi oggi possiamo stimare in circa 200.000 i testamenti biologici fatti in Italia, se invece di 200 mila ce ne fossero 10 milioni, come potrebbe essere se alle persone venisse comunicato in modo semplice dal loro medico la possibilità di farlo e l’utilità del farlo, a quel punto questo imporrebbe un’attività dell’amministrazione pubblica, dei comuni a tenere il registro, e tutta una serie di cose che, evidentemente, non vogliono sostenere”.

Il Referendum sull’eutanasia: l’abrogazione dell’art.579 del codice penale

“La campagna referendaria, pur essendo sull’eutanasia e non sul testamento biologico, avrà comunque in piazza la questione del fine vita e quindi la consapevolezza si può creare anche attraverso la lotta politica non bisogna limitarsi a subire le cose”.

L’associazione Luca Coscioni ha annunciato la richiesta del Referendum per l’abrogazione dell’art. 579 del codice penale. Il referendum sostiene di dover abolire il reato di omicidio, punito da 6 a 15 anni, per chi aiuta a morire una persona, con il consenso della stessa, in condizioni di sofferenza insopportabile e irreversibilità della patologia. Mantenendo però le disposizioni relative all’omicidio, contenute nell’articolo originario come aggravanti, se il fatto è commesso:

  1. Contro una persona minorenne;
  2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
  3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Il Referendum sull’eutanasia: una porta aperta per la legalizzazione dell’eutanasia

“Ammalarsi fa parte della vita. Come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare. Le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi“.

Si legge questo sul sito che lancia e spiega il Referendum per legalizzare l’eutanasia in Italia.

Chiedo a Marco Cappato di spiegarci cosa propone questo Referendum:
“Propone di abrogare l’art. 579 del codice penale, laddove si impedisce il cosiddetto omicidio del consenziente, non nel caso di paziente minore o di una persona con deficienza psichica, ma nel caso di una persona adulta e in grado di intendere e di volere. Noi vogliamo depenalizzare questo reato in modo da poter aprire la strada ad una legge per la legalizzazione dell’eutanasia”. 

Quali sono le regole per rientrare in un caso di eutanasia?

Per la mia opinione è che vadano colte le tre condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale:

  1. quella della sofferenza insopportabile
  2. quella della malattia irreversibile
  3. e quella della volontà esplicita della persona 
    E non vada invece inclusa la quarta condizione che è quella di essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitali. Io penso che non debba essere necessario essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale per ottenere il diritto a morire”.

Accanimento terapeutico: un dibattito che non tiene conto della volontà della persona

Come rientra in questo discorso quello di accanimento terapeutico?

Tutti sono contro l’accanimento terapeutico, che son cure futili che non posso portare beneficio reale al paziente. Quindi, anche chi è contrario all’eutanasia dice di essere contro all’accanimento terapeutico. Il problema nasce quando la persona è attaccata alla macchina e vuole rinunciare alle terapie salvavita, come nel caso di Dj Fabo o di Welby. Questi non sono accanimenti terapeutici in senso tecnico, perché grazie a quelle terapie loro erano tenuti in vita. Il problema è quello della volontà. Il dibattito sull’accanimento terapeutico è fuorviante perché  prescinde dall’elemento più importante che è la volontà della persona.
In Italia non è legale né il suicidio assistito, se non nei casi indicati dalla Corte Costituzionale, per i pazienti tenuti in vita dai trattamenti di sostegno vitale, né è consentita l’eutanasia con l’intervento del medico.

Secondo te quanto influisce nel nostro Paese la cultura cattolica?

La cultura non influisce, perché gli italiani sono a favore tanto quanto gli europei, dal 70% al 90% della popolazione, secondo i sondaggi. È evidente che se i cattolici fossero contro, queste cifre sarebbero impossibili. Il problema è nelle gerarchie, semmai. La dimostrazione è che il Belgio è un Paese cattolico e nulla ha impedito loro di approvare una legge di legalizzazione dell’eutanasia.

Cosa intendi per gerarchie?

“Il Vaticano. Il Vaticano è contro e la pressione che esercita sul ceto politico ha una qualche efficacia”

Suicidio e omicidio due termini che allontano dall’idea che sia cosa buona e giusta

Il sentore che ho io è che le parole usate, tipo suicidio e omicidio, allontanano l’idea che sia una cosa giusta o accettabile. Quanto possono influenzare questo tipo di parole sulla scelta che poi fanno le persone:

Nel codice penale italiano la parola eutanasia non esiste. C’è solo l’omicidio del consenziente o il suicidio assistito: omicidio e suicidio. Due termini entrambi terrificanti. Il punto sta proprio qui, questi non sono né suicidi, né omicidi, è l’esercizio delle propria libertà di autodeterminazione non così in generale, ma in condizione di sofferenza estrema e di irreversibilità di una patologia. Quindi, non è in gioco il lasciare liberi di suicidarsi, qui il suicidio non centra niente, centra perché il codice penale non usa altri termini, altrimenti la parola giusta è eutanasia. L’eutanasia non è un suicidio.

Referendum sull’eutanasia: se vuoi avere veramente libertà di scelta per te e i tuoi cari

“O noi raccogliamo entro il 30 settembre 500.000 firme oppure la legalizzazione dell’eutanasia non avverrà in Italia prima della prossima legislatura, quindi passeranno altri 5 anni se il prossimo parlamento ne vorrà discutere. Oggi la possibilità di legalizzare l’eutanasia come in Olanda, Belgio, Lussemburgo e Spagna passa dal referendum, in particolare da quelle figure che la legge prevede possano autenticare il referendum: gli avvocati, i notai, gli amministratori locali e i parlamentari. Lancio un appello perché se si registreranno sul sito del referendum: referendum.eutanasialegale.it, noi riusciremo a raccogliere queste firme, altrimenti resteranno in vigore queste leggi che criminalizzano l’aiuto a morire a persone che si trovano in sofferenza insopportabile.

INFORMAZIONI UTILI

Come firmare: https://referendum.eutanasialegale.it/dove-firmare/

Come autenticare (se sei avvocato, cancelliere, notaio, parlamentare, sindaco, assessore, consigliere comunale, consigliere regionale o dipendente comunale): https://referendum.eutanasialegale.it/partecipa-come-autenticatore/

Ultimo Aggiornamento: 31/12/2021 13:20