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Alessia Pifferi, la verità sulla revoca dell’ergastolo: “Deficit di personalità e futili motivi inesistenti”

Pubblicato: 13/01/2026 11:27

La giustizia, talvolta, richiede il silenzio per poter parlare con chiarezza, ma nel caso di Alessia Pifferi il rumore è stato tale da penetrare fin dentro le aule di tribunale, condizionando percorsi e testimonianze. È questo uno dei passaggi più forti e dirompenti che si leggono nelle oltre trecento pagine di motivazioni depositate dalla Corte di Assise di Appello di Milano, Sezione I, presieduta dalla dottoressa Caputo con la dottoressa Anelli come relatrice. La sentenza del 7 gennaio 2026, pur confermando la tragica responsabilità della quarantenne per la morte della figlia, ha parzialmente riformato il verdetto di primo grado, rideterminando la pena in 24 anni di reclusione ed escludendo l’ergastolo. Non si tratta di una riduzione concessa per clemenza superficiale, ma di una ricostruzione tecnica minuziosa che mette a nudo le fragilità del sistema giudiziario quando viene travolto da quello che i magistrati definiscono, senza mezzi termini, un vero e proprio “processo mediatico”.

Il perché della revoca dell’ergastolo

Secondo la Corte, l’esposizione mediatica incessante avrebbe pesantemente condizionato l’andamento del procedimento, creando un clima di ostilità che è arrivato a influenzare persino i legami familiari più stretti. I giudici sottolineano come la stessa nonna della piccola vittima sia stata spinta a testimoniare contro la figlia per il timore di finire anche lei nel mirino dell’opinione pubblica, finendo per fornire agli atti “circostanze non veritiere”. È una denuncia durissima verso quello che viene descritto come “un malvezzo contemporaneo”, in cui il processo penale smette di essere lo spazio della prova per diventare “genere televisivo di intrattenimento”, con conseguenze concrete e nefaste sulla serenità dell’iter giudiziario e sulla capacità dell’imputata di affrontare il giudizio.

Il profilo dell’imputata e l’esclusione dell’aggravante

Al centro della decisione della Corte vi è una profonda analisi della biografia dell’imputata, con un rimando ai criteri direttivi dell’art. 133 cod. pen., per valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere. Sebbene la perizia psichiatrica collegiale disposta in secondo grado abbia confermato che Alessia Pifferi sia imputabile — rigettando quindi la tesi di una totale incapacità di intendere e di volere — i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche evidenziando come il suo comportamento processuale “non dimostrerebbe accentuata capacità a delinquere”. Al contrario, le sue azioni appaiono coerenti con i suoi deficit di personalità, una fragilità psicologica cronica e le difficili condizioni socio-economiche in cui la donna viveva.

Un punto cruciale del dibattimento riguardava la corretta qualificazione giuridica del fatto. La difesa aveva chiesto che il reato venisse derubricato in abbandono di incapace, ma la Corte ha confermato il nomen iuris di omicidio volontario. Tuttavia, è stata fatta una distinzione sottile ma fondamentale sul dolo: la decisione di primo grado parlava di un dolo non intenzionale o diretto, bensì soltanto eventuale. Questo ha portato i giudici d’appello a escludere la circostanza aggravante del motivo futile (art. 577 n. 4 cod. pen.), ritenendo che non si potesse applicare una sanzione massima come l’ergastolo in assenza di quegli elementi accidentali del delitto che ne avrebbero giustificato l’estrema severità.

Una pena rideterminata tra dolo e fragilità

La sentenza è un documento tecnico di rara complessità, che attraversa la genesi del procedimento e analizza minuziosamente l’interrogatorio reso dalla Pifferi nell’immediatezza del fatto, mettendolo a confronto sinottico con l’esame dibattimentale. La Corte ha ritenuto di aderire alle conclusioni della perizia d’ufficio, ma ha operato un bilanciamento: la residuale aggravante della discendenza, considerata in re ipsa, è stata dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Questo equilibrio ha portato alla condanna a 24 anni, una pena che i magistrati ritengono più appropriata alla luce della “biografia” dell’imputata e dell’assenza di precedenti penali.

Non meno importante è l’esclusione della sussistenza del reato omissivo improprio. La Corte ha chiarito perché, nella concreta fattispecie, non possa essersi consumato solo l’abbandono di minore, ma al contempo ha voluto restituire al processo la sua dimensione umana e scientifica, strappandolo alle logiche della gogna pubblica. La decisione di rideterminare il trattamento sanzionatorio non cancella l’orrore del fatto, ma lo inquadra in una cornice di legalità che tiene conto della persona, oltre che del crimine.

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