
Chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti può essere punito solo se crea un pericolo concreto per la sicurezza stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi, precisando che la nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada è legittima, a patto che venga interpretata in modo restrittivo.
In altre parole, non basta aver assunto droghe: serve che la condotta sia potenzialmente pericolosa per la circolazione.
La modifica del 2024 e i dubbi dei giudici
La questione nasce dalla riforma del 2024, che ha cambiato l’articolo 187. Prima della modifica, la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto stupefacenti. Con l’intervento del legislatore, è stato eliminato il riferimento all’alterazione, lasciando solo la formula della guida “dopo aver assunto” sostanze.
Tre giudici di merito avevano sollevato dubbi di legittimità costituzionale, sostenuti anche dall’Unione delle Camere penali italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenute come amici curiae.
Secondo i ricorrenti, la nuova formulazione rischiava di colpire chiunque avesse fatto uso di droghe anche molto tempo prima di mettersi al volante, producendo effetti irragionevoli e sproporzionati e creando disparità rispetto alla disciplina della guida in stato di ebbrezza.
La risposta della Corte: serve un’interpretazione restrittiva
La Consulta non ha accolto queste censure, ma ha chiarito che la norma deve essere letta alla luce dei principi costituzionali di proporzionalità e offensività.
Questo significa che: non è più necessario dimostrare un’effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida; è però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantità di sostanze stupefacenti che, per qualità e concentrazione, siano generalmente idonee – secondo le conoscenze scientifiche attuali – a provocare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità psicofisiche.
In sostanza, la sanzione scatta solo se la quantità rilevata è tale da poter compromettere il controllo del veicolo e quindi creare un rischio per la sicurezza della circolazione stradale.
Non basta l’assunzione: conta il rischio concreto
La Corte ha ribadito un punto chiave: non sarà più necessario provare che la droga abbia effettivamente alterato la guida, ma occorrerà comunque dimostrare che nel corpo del conducente sia presente una dose potenzialmente alterante, sufficiente a rappresentare un pericolo per gli altri utenti della strada.
Una precisazione che ridimensiona l’automatismo della sanzione e riporta al centro il concetto di pericolosità della condotta, evitando che vengano punite situazioni del tutto inermi rispetto alla sicurezza stradale.
Con questa interpretazione, la Consulta traccia un equilibrio tra l’esigenza di prevenzione e il rispetto dei principi costituzionali, chiarendo che la guida dopo l’uso di stupefacenti resta punibile, ma solo quando esiste un concreto rischio per la circolazione.


