
Sabato 12 settembre 2026 la Corte dei conti ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e politico, dall’accusa di danno erariale. La vicenda giudiziaria aveva acceso un forte dibattito pubblico e istituzionale, ponendo al centro dell’attenzione la compatibilità tra l’attività di conferenziere e l’esercizio di cariche governative di primo piano. L’indagine della procura contabile mirava a fare chiarezza sui compensi percepiti da Sgarbi per numerosi interventi pubblici tenuti nel periodo in cui rivestiva la carica di sottosegretario al ministero della Cultura. La complessità del caso e le implicazioni politiche legate a queste vicende avevano già provocato importanti scossoni istituzionali nei mesi precedenti, culminati con l’abbandono dell’incarico di governo da parte dello stesso Sgarbi all’inizio dell’anno duemilaventiquattro.
Origini dell’indagine e contestazione della Procura
La Procura della Corte dei conti aveva avviato gli accertamenti focalizzandosi sui compensi economici accumulati da Vittorio Sgarbi per le molteplici conferenze svolte mentre ricopriva la carica di sottosegretario al ministero della Cultura, tra il duemilaventidue e il duemilaventiquattro. Secondo la tesi sostenuta dai magistrati contabili, quelle prestazioni retribuite rappresentavano una palese situazione di conflitto di interessi con il ruolo istituzionale rivestito, arrivando a compromettere l’obbligo di imparzialità richiesto a chi detiene funzioni di governo. Sulla base di queste motivazioni, l’accusa aveva avanzato la richiesta formale di condanna al risarcimento, pretendendo che Sgarbi restituiscasse al ministero una somma complessiva superiore ai duecentomila euro. Questa richiesta economica quantificava il presunto danno erariale causato dallo svolgimento di attività ritenute incompatibili con la funzione pubblica di sottosegretario.
Le motivazioni della sentenza e l’esclusione del conflitto
I giudici della Corte dei conti sono giunti a conclusioni diametralmente opposte rispetto all’impianto accusatorio della procura, stabilendo l’insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi. All’interno del testo della sentenza è stato spiegato nel dettaglio che, durante lo svolgimento delle conferenze contestate, Sgarbi trattava prevalentemente argomenti situati al di fuori delle specifiche competenze attribuite al suo ruolo di sottosegretario. Inoltre, il tribunale contabile ha riconosciuto che la partecipazione a tali eventi rientrava pienamente nell’esercizio di un legittimo diritto personale e professionale, protetto in modo rigoroso dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Oltre a sancire la completa assoluzione dell’interessato dall’accusa di danno erariale, i giudici hanno adottato un provvedimento accessorio nei confronti dell’amministrazione pubblica, ordinando al ministero della Cultura di corrispondere a Sgarbi la cifra di tremilacinquecento euro a titolo di risarcimento per le spese legali sostenute nel corso del procedimento.
Il contesto politico e le dimissioni del sottosegretario
I dubbi sollevati intorno alla legittimità e all’opportunità dell’attività di conferenziere svolta da Vittorio Sgarbi non hanno rappresentato un episodio isolato nel suo percorso politico recente. Questa vicenda giudiziaria si è infatti inserita all’interno di un quadro complesso caratterizzato da ulteriori procedimenti legali avviati contro di lui e da una serie di forti tensioni politiche, culminate nella nota lite aperta con l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’insieme di questi fattori istituzionali e giudiziari ha costituito la ragione principale che ha spinto Sgarbi a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di sottosegretario nel febbraio del duemilaventiquattro, ponendo fine alla sua esperienza diretta all’interno del governo. La recente sentenza della Corte dei conti chiude ora sotto il profilo contabile una delle pagine più discusse di quel periodo, restituendo chiarezza giuridica alla posizione del politico e critico d’arte.


