
Il confronto sul futuro dell’ex Ilva di Taranto arriva davanti alle Sezioni Unite civili della Cassazione, chiamate a esaminare i ricorsi presentati da Ilva Spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding contro il provvedimento che ha disposto lo stop dell’attività produttiva dell’area a caldo. Al centro della controversia c’è il rapporto tra tutela della salute pubblica e continuità della produzione industriale, con particolare attenzione ai rischi ambientali e sanitari legati agli impianti siderurgici.
Durante l’udienza del 20 ottobre, il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri ha ribadito la necessità di un bilanciamento tra i due interessi. «Quello che manca nel decreto della Corte di Appello di Milano che ha stabilito lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto è il bilanciamento fra tutela della salute e produzione industriale», ha affermato. Il magistrato ha inoltre sottolineato che «la pericolosità dell’amianto è indiscussa», contestando però il metodo seguito dai giudici milanesi: «La Corte di Appello di Milano desume il pericolo ma non lo accerta».
L’interrogazione del M5S sulla posizione di Birritteri
Dopo la requisitoria del Pg è intervenuto il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, annunciando il deposito di un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’iniziativa riguarda la posizione di Birritteri e l’eventuale sussistenza di ragioni di astensione. Turco richiama alcune circostanze riportate dalla stampa, secondo cui il magistrato avrebbe ricoperto incarichi al Ministero della Giustizia durante il mandato di Angelino Alfano.
«Non intendiamo mettere in discussione l’autonomia della magistratura né formulare accuse preventive. Ma proprio a tutela della sua indipendenza riteniamo indispensabile chiarire se siano state adeguatamente valutate eventuali ragioni di astensione», ha dichiarato il senatore. L’interrogazione mira dunque a ottenere chiarimenti sulla vicenda, senza che ciò costituisca di per sé un accertamento di irregolarità.
Amianto ed emissioni, i motivi dei ricorsi
Nelle scorse settimane, la Procura generale della Cassazione aveva depositato una memoria chiedendo l’accoglimento parziale delle impugnazioni presentate dalle società. Uno dei punti principali riguarda la presenza di amianto nei cowpers degli altiforni. Secondo la ricostruzione della Procura generale, la normativa vigente non imporrebbe la rimozione integrale di tutti i materiali contenenti amianto entro agosto 2023, a prescindere dal loro stato di conservazione e dalla tipologia degli interventi necessari.
Un secondo fronte riguarda le emissioni e le polveri sottili, considerate tra i fattori di rischio per la salute e per l’ambiente. La Procura generale ritiene che il provvedimento impugnato abbia individuato rischi gravi facendo riferimento a dati epidemiologici relativi a periodi risalenti e a condizioni produttive non più attuali. Nelle conclusioni, il Pg sostiene inoltre che il principio di precauzione non possa giustificare l’applicazione di parametri differenti da quelli stabiliti dalla legge. Da qui la richiesta di accogliere anche le ulteriori contestazioni avanzate dalle società sulle motivazioni alla base del fermo.
Genitori Tarantini difende lo stop degli impianti
Di segno opposto la posizione degli undici cittadini assistiti dall’associazione Genitori Tarantini, intervenuti nel procedimento. I loro legali, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, contestano le conclusioni della Procura generale e sostengono la legittimità della decisione della Corte d’Appello di Milano. Nella memoria depositata, i difensori affermano che «la continuità produttiva non può prevalere incondizionatamente sui beni costituzionali protetti».
La difesa delle parti civili punta a dimostrare che il rischio sanitario sia stato adeguatamente documentato e che il provvedimento dei giudici milanesi individui due distinti profili di pericolo: la presenza di amianto e le emissioni di polveri sottili. Secondo questa impostazione, ciascuno dei due elementi sarebbe autonomamente sufficiente a giustificare il provvedimento di fermo. Al termine dell’udienza, le Sezioni Unite della Cassazione si sono riservate la decisione, che sarà successivamente comunicata alle parti.


