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Omicidio stradale: che cosa dice la legge e che pene sono previste

Pubblicato: 07/01/2020 19:28

I recenti e drammatici casi di cronaca di queste settimane hanno fatto sì che tanto si parlasse dell’omicidio stradale. Una legge recentissima, rispetto a molte altre, se si pensa alla sua promulgazione da parte del Presidente della Repubblica il 23 marzo del 2016.

Corso Francia, Valle Aurina, Senigallia: dalla cronaca all’omicidio stradale

I casi di Gaia e Camilla, le due 16enni morte investite in Corso Francia a Roma; la strage di giovane ragazzi tedeschi, morti investiti la notte di sabato 4 gennaio in Valle Aurina; la morte di Elisa e Sonia, le due amiche inseparabili travolte e uccise lungo la provinciale Arceviese di Senigallia la notte del 6 gennaio. Casi di cronaca che raccontano tragedie e distruzione e accumunate tra loro da un comune denominatore: le accuse di omicidio stradale. Come dicevamo, l’omicidio stradale come reato non è sempre esistito: la legge che lo ha introdotto è stata infatti promulgata solamente nel 2016 andando così a sancire le pene per un reato che comminerebbe pene a metà tra l’omicidio colposo e l’omicidio volontario.

Ante omicidio stradale, il reato di omicidio colposo

Ante 2016, quello che oggi viene descritto come omicidio stradale veniva perseguito in qualità di omicidio colposo con aggravanti specifiche come la violazione delle norme stradali e punito con pene più severe. Entrando però nel merito dell’articolo 589-bis del codice penale, quello che riguarda per l’appunto l’omicidio stradale, si contempla il reato nell’occasione in cui, citando il codice penale: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale“, cui segue la pena convenuta nella reclusione da 2 a 7 anni di carcere.

Omicidio stradale, alcool e stupefacenti

Ci sono però, all’interno stesso dell’articolo 589-bis delle discriminanti che riguardano, nello specifico, la pena in cui incorre chiunque cagioni la morte di una persona trovandosi al volante in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso in cui, in queste condizioni (con più di 1,5 gr di alcool per l di sangue) si provocasse la morte di una persona la pena in cui si incorre è la reclusione dagli 8 ai 12 anni. Di poco inferiore – punito con reclusione tra i 5 e i 10 anni – chi provoca la morte di una persona, sempre “per colpa”, trovandosi alla guida alterato dall’alcool (dallo 0,8 gr per l di sangue all’1,5 gr per l di sangue) e l’omicidio venga causato da una condotta pericolosa del mezzo (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio con semaforo rosso, inversione di marcia su un’intersezione, sorpassi azzardati).

Nel caso in cui a morire sia più di una persona e si contempla il reato di omicidio stradale plurimo, aumenta la pena che si rischia sino a 18 anni di reclusione che può però diminuire nel caso in cui venisse provato che, a causare l’incidente, può essere stata anche un’azione terza e non quella del solo colpevole.

Aggravanti a efficacia speciale e comune

Doveroso poi entrare nel merito di tutte le aggravanti che possono essere contemplate in caso di omicidio stradale e possono essere aggravanti a efficacia speciale o a efficacia comune. Il primo caso, a efficacia speciale, riguarda ad esempio la fuga del conducente: come si legge nel 589-ter del c.p, è prevista una pena aumentata da un 1/3 a 2/3 e non inferiore a 5 anni nel caso in cui il conducente del mezzo a seguito di un omicidio stradale si dia alla fuga. A efficacia comune invece l’aggravante per la quale l’omicidio stradale provocato da un conducente sprovvisto di patente o colto alla guida con patente sospesa/revocata o il mezzo sia sprovvisto di assicurazione. Anche in questo caso, la pena può aumentare.

Ma la pena per l’omicidio stradale può anche diminuire ed è il caso in cui si contempla il concorso di colpa della vittima, disciplinato dal 589-bis del c.p. In questo caso possono entrare in gioco infatti delle attenuanti capaci di comportare un dimezzamento della pena qualora venisse appurato che la morte non sia derivata in maniera esclusiva dall’azione o dall’omissione del colpevole.