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Fondi russi: l’audio considerato “accadimento della realtà”

Pubblicato: 14/02/2020 11:26

La Corte di Cassazione si sarebbe basata sul rapporto registrazione-avvenimento storico per legittimare il sequestro di computer, cellulari e altri device di proprietà degli indagati. Per via della necessità che tale sequestro comportava, è stato respinto a dicembre il ricorso che i legali di Gianluca Savoini avevano presentato.

Si tratterebbe di chat e registrazioni irrinunciabili quelle presenti sui telefoni cellulari sequestrati agli indagati del caso Metropol. Dalla sentenza di Cassazione si legge che “la registrazione acquisita dall’inquirente riproduce un accadimento della realtà”.

Un chiaro “fumus delicti”

Si parla, a livello giudiziario, di “fumus delicti”, ovvero: se ci sono numerosi indizi legati e coerenti tra loro che indicano che potrebbe essere stato commesso un reato, quello è stato probabilmente commesso. La Cassazione, sul caso Metropol, dice infatti: “Il fumus delicti che legittima il sequestro probatorio si evince dal contenuto di un file contenente una traccia audio consegnato agli inquirenti dal giornalista Stefano Vergini che riproduce una conversazione intervenuta tra Savoini, Francesco Vannucci e Gianluca Meranda e alcuni funzionari russi”.

Il prossimo passo: l’utilizzo in tribunale

Che poi le registrazioni possano fare la differenza in aula è ancora da discutere, ma è un fatto che “la registrazione riproduce un avvenimento storico”. Inoltre, le registrazioni si rivelano inevitabilmente fondamentali perché “rimanda al contenuto dichiarativo di soggetti precisamente individuati grazie alle dichiarazioni del giornalista Stefano Vergini, ed anche in mancanza dell’attuale identificazione dell’autore della registrazione, legittima le indagini del pubblico ministero per verificare la portata e la sussistenza della notizia criminis che dal suo contenuto si evince”.

Alla base delle indagini troviamo proprio l’audio dell’incontro russo tra Gianluca Savoini, Gianluca Veranda e Francesco Vannucci.