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Scontrino elettronico, occhio alle nuove sanzioni dal 2021

Pubblicato: 06/01/2021 07:17

“Anno nuovo, vita nuova”, ma occhio al nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 2021 riguardante lo scontrino elettronico.

La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta sul regime sanzionatorio in caso di omessa, tardiva e infedele memorizzazione o trasmissione.

Scopriamo in questa guida di Momento Finanza cosa è cambiato dal punto di vista delle sanzioni che si applicano in caso di mancato funzionamento dei registratori telematici.

Scontrino elettronico 2021: il nuovo sistema sanzionatorio

Sono molte le novità della Legge di Bilancio 2021 che riguardano lo scontrino elettronico.

Le modifiche attuate dalla nuova Manovra 2021 hanno come obiettivo principale quello di rendere le sanzioni più coerenti con l’evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A partire dal 1° gennaio 2021, è in vigore una sanzione pari al 90% dell’imposta nel caso in cui i dati dello scontrino elettronico non siano regolarmente memorizzati o trasmessi.

Dal nuovo anno scatta la sanzione pari al 90% dell’imposta nel caso in cui si possa verificare l’omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e trasmissione, tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La sanzione risulta di importo inferiore nel caso in cui la violazione non incida sulla liquidazione del tributo.

La mancata o tardiva memorizzazione e la memorizzazione di dati non veritieri sono violazioni sanzionate nella medesima misura.

Scontrino elettronico 2021: importi delle sanzioni

La nuova normativa sulle sanzioni punta a colpire chi vuole revisionare i dati sulle vendite andando a manomettere i registratori telematici.

In caso di mancato funzionamento dei registratori telematici non segnalato, la sanzione amministrativa può andare da 250 a 2.000 euro.

La sanzione per manomissioni o alterazioni va da 3.000 a 12.000 euro.

Scontrino elettronico 2021: cos’è e come funziona?

Lo scontrino elettronico ha preso dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e, successivamente, dal 1° gennaio 2020 per la generalità degli esercenti.

Consiste nell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi previsto per i titolari di Partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

Lo scontrino elettronico 2021 consentirà di contrastare i fenomeni di evasione fiscale, oltre ad affiancarsi all’obbligo di fatturazione elettronica partito dal 1° gennaio 2019 per tutti i titolari di Partita IVA.

A partire dal primo gennaio 2021 i soggetti che emettono scontrino o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni sono obbligati a memorizzare e trasmettere in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.

Per adempiere al nuovo obbligo è necessario essere dotati di registratori telematici.

I commercianti generano il documento commerciale anche mediante il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel documento commerciale sono contenuti i seguenti dati obbligatori:

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • data e ora di emissione;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • importo del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Scontrino elettronico: quali sono i soggetti obbligati e i soggetti esonerati?

Sono obbligati tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, ovvero commercianti al minuto ed assimilati.

Sono esonerati dallo scontrino elettronico obbligatorio tassisti, tabaccai, giornalai e attività marginali.

Per operazioni marginali si intendono quelle operazioni i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente.

Le operazioni marginali continuano ad essere certificate con lo scontrino cartaceo o con ricevuta.