
Mohamed Shahin è libero e oggi rientra a Torino, la città in cui vive da oltre vent’anni. La Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato dalla difesa e ha disposto l’immediata cessazione del trattenimento amministrativo al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Caltanissetta, dove l’imam di San Salvario era detenuto da diverse settimane. Una decisione che segna una svolta netta nella vicenda e riporta Shahin a casa.
Alla base del provvedimento c’è un chiaro richiamo alla direttiva europea sui richiedenti protezione internazionale, secondo cui il trattenimento deve rappresentare un’eccezione e non la regola. I giudici sottolineano come ogni limitazione della libertà personale debba rispettare rigorosamente i principi di necessità e proporzionalità, sia nelle modalità sia nelle finalità. Un passaggio che rafforza il peso del diritto europeo nel sistema giuridico italiano.
Il giudice ha ritenuto che nel caso di Shahin, incensurato e portato via dalla propria abitazione il 24 novembre, siano emerse nuove circostanze in grado di mettere in discussione la legittimità della misura. In particolare è venuto meno il presupposto della pericolosità, elemento chiave su cui si fondava la convalida del trattenimento disposta in precedenza dalla Questura.

Uno dei procedimenti penali citati a sostegno della misura è stato infatti archiviato dalla Procura di Torino. Centrale anche il tema delle frasi sul 7 ottobre, pronunciate da Shahin durante una manifestazione pubblica. Secondo la Corte, tali affermazioni rientrano nel diritto di opinione, tutelato dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nell’ordinanza i giudici sono espliciti: la valutazione sulla condivisibilità o meno di quelle frasi, o sulla loro censurabilità etica e morale, non spetta all’autorità giudiziaria in questa sede e non può incidere sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto. Un richiamo netto che smonta le argomentazioni avanzate dalla Questura e rafforza la distinzione tra opinioni e condotte violente.
Anche l’altro procedimento citato non evidenzia comportamenti violenti né elementi concreti di pericolosità attuale. Shahin viene descritto come una persona integrata, impegnata da anni in attività di divulgazione della Costituzione italiana all’interno della comunità islamica torinese. Un profilo che contrasta con l’immagine di rischio sociale prospettata nel decreto.

La Corte ha inoltre ribadito che il trattenimento deve essere periodicamente riesaminato da un’autorità giudiziaria indipendente, attraverso un controllo effettivo e non meramente formale. Con il provvedimento firmato il 15 dicembre, si chiude così una vicenda che riaccende il dibattito sui diritti fondamentali e sul funzionamento dei Cpr in Italia.
L’imam era stato colpito da un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con un fascicolo secretato e un caso approdato anche in Parlamento. Immediate le reazioni politiche: il deputato Marco Grimaldi (Avs) attacca il centrodestra parlando di un decreto “costruito sul nulla”, mentre esponenti di Sinistra Ecologista denunciano una privazione della libertà priva di fondamento e chiedono il ritiro dell’espulsione.
Intanto, a Torino, chi ha sostenuto Shahin dal primo giorno celebra la sua liberazione. Nel quartiere San Salvario è previsto un incontro pubblico con imam da tutta Italia, rappresentanti delle chiese cristiane, della Rete del Dialogo Cristiano-Islamico, dell’Anpi e di numerose realtà sociali. Un momento non solo di festa, ma anche di solidarietà e di condanna ferma di ogni forma di odio e violenza, nel segno del dialogo e dei diritti.


