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Violenza di gruppo, i giudici su Grillo jr: “Particolare brutalità, nessun consenso”

Pubblicato: 23/12/2025 13:32

Sono state depositate nelle scorse ore le motivazioni della sentenza emessa dal tribunale di Tempio Pausania nei confronti di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, condannati per violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono all’estate del 2019 e si sarebbero verificati all’interno di un residence in Costa Smeralda, di proprietà della famiglia Grillo. La decisione dei giudici, formalizzata in un documento di 72 pagine, ricostruisce nel dettaglio quanto avvenuto e chiarisce le ragioni che hanno portato alle pene inflitte.

Lo scorso 22 settembre il tribunale ha condannato Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a 8 anni di reclusione, mentre Francesco Corsiglia è stato condannato a 6 anni e 6 mesi. A denunciarli era stata una giovane italo-norvegese di 19 anni, che aveva accusato i quattro di averla violentata dopo una serata trascorsa insieme.

La ricostruzione dei giudici

Secondo quanto emerge dalle motivazioni, quella sera i quattro imputati avevano conosciuto la ragazza e una sua amica, allora diciottenne, e le avevano invitate nel residence. È lì che, per il collegio giudicante presieduto da Marco Contu, si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo ai danni di una delle due giovani. I magistrati parlano apertamente di un’azione condotta “con una particolare brutalità”, sottolineando come il comportamento del gruppo sia stato “coeso fin da principio” e inserito in un contesto definito “predatorio e prevaricatorio”.

La posizione della persona offesa è stata ritenuta centrale e determinante. I giudici scrivono che la ragazza “è ritenuta pienamente attendibile, perché le sue dichiarazioni risultano riscontrate”, respingendo le contestazioni mosse dalle difese. Nel provvedimento viene evidenziato come il racconto della giovane sia rimasto coerente nel tempo, nonostante il naturale trascorrere degli anni.

Il collegio afferma: “Il collegio ribadisce la piena attendibilità della persona offesa, la quale, lungi da quanto sostenuto dalla difesa ha, fin da principio, reso un racconto immutato nel suo nucleo essenziale mentre, le asserite contraddittorietà evidenziate dalla difesa degli imputati, altro non devono ritenersi se non fisiologiche”.

Nessun consenso, ma costrizione

Uno dei punti più rilevanti delle motivazioni riguarda l’assenza di consenso. I giudici chiariscono che “la descrizione della persona offesa esclude senz’altro un’ipotesi di consenso”, evidenziando come i rapporti si siano consumati “in un contesto di costrizioni ed impossibilità di reagire”. Viene inoltre sottolineato lo stato di fragilità in cui versava la giovane, elemento che il gruppo avrebbe completamente ignorato.

Le motivazioni tracciano così un quadro netto e severo, che rafforza l’impianto accusatorio e spiega la durezza delle condanne inflitte, segnando un passaggio decisivo in una vicenda giudiziaria che ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica.

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