
Da quando in Italia è entrato in vigore il nuovo reato di femminicidio, una delle questioni emerse attorno al delitto di Garlasco riguarda la possibilità di applicare questa fattispecie a Andrea Sempio, qualora venisse rinviato a giudizio e successivamente condannato per l’omicidio di Chiara Poggi.
La risposta, dal punto di vista giuridico, è negativa. A impedirlo è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano: il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole.
Cosa prevede il nuovo reato di femminicidio
La legge n. 181 del 2025 ha introdotto nel Codice penale l’articolo 577-bis, creando il reato autonomo di femminicidio. La norma punisce con l’ergastolo chi provoca la morte di una donna per motivi di discriminazione o odio legati al genere oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva.
Secondo l’ipotesi investigativa avanzata nel caso Garlasco, il presunto movente sarebbe riconducibile al risentimento maturato dopo un rifiuto da parte della vittima. Un elemento che, almeno teoricamente, potrebbe richiamare la formulazione della nuova norma.
Tuttavia questo non è sufficiente per contestare il reato.
Il principio di irretroattività
L’omicidio di Chiara Poggi è avvenuto il 13 agosto 2007, mentre il reato di femminicidio è entrato in vigore il 17 dicembre 2025.
La Costituzione italiana, all’articolo 25, stabilisce che nessuno può essere punito se non in base a una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Lo stesso principio è ribadito dall’articolo 2 del Codice penale.
In pratica, una persona può essere giudicata soltanto sulla base delle norme esistenti nel momento in cui il fatto si è verificato. Una legge successiva che introduce un nuovo reato o una fattispecie più grave non può essere applicata a fatti del passato.
Quale reato potrebbe essere contestato
Nel caso in cui Andrea Sempio dovesse essere rinviato a giudizio e condannato, l’eventuale imputazione resterebbe quella prevista dalla normativa vigente nel 2007, ossia omicidio volontario, eventualmente aggravato dalle circostanze contestate dalla Procura.
Il nuovo reato di femminicidio non potrebbe essere utilizzato né per qualificare diversamente il fatto né per determinare una pena più severa.
Perché esiste questa garanzia
Il principio di irretroattività tutela la certezza del diritto e il principio di legalità. Ogni cittadino deve poter conoscere in anticipo quali conseguenze penali derivano dai propri comportamenti.
Consentire allo Stato di applicare retroattivamente nuove norme più severe significherebbe compromettere questa garanzia fondamentale prevista dall’ordinamento democratico.
L’eccezione: la legge più favorevole
Il Codice penale prevede invece il principio opposto quando una norma successiva risulta più favorevole all’imputato.
Se una condotta cessa di essere considerata reato, oppure se la nuova disciplina è più favorevole rispetto a quella precedente, la legge successiva può essere applicata anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Si tratta della cosiddetta retroattività della legge favorevole, prevista per evitare che una persona continui a essere punita per un comportamento che l’ordinamento non considera più illecito o valuta in modo meno severo.
Per questo motivo, anche se il nuovo reato di femminicidio presenta elementi che potrebbero sembrare compatibili con il movente ipotizzato nel caso Garlasco, la sua applicazione resta giuridicamente impossibile per un delitto avvenuto quasi vent’anni prima dell’entrata in vigore della norma.


