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Figc, Gravina non può essere sostituito se non è lui a dimettersi: lo sport, bene pubblico, in Italia è ancora “un affare privato”

Pubblicato: 01/04/2026 17:22

La vicenda legata alla permanenza di Gabriele Gravina alla guida della FIGC, nonostante i risultati sportivi negativi, ha riportato alla luce una questione più profonda: l’assenza di strumenti efficaci per intervenire sulla governance dello sport italiano, anche in presenza di criticità evidenti. Il caso Gravina evidenzia un nodo giuridico che riguarda l’intero sistema: oggi lo sport è riconosciuto come interesse pubblico, ma continua a essere gestito attraverso strutture di natura privata.

La svolta costituzionale del 2023

Per comprendere il quadro attuale è necessario partire dalla riforma costituzionale del 2023. Con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, è stato modificato l’Articolo 33 della Costituzione, introducendo il principio secondo cui lo sport rappresenta un valore della Repubblica, con funzione educativa, sociale e anche terapeutica.

Si tratta di un passaggio significativo: lo sport non è più considerato soltanto un’attività autonoma, ma entra a pieno titolo tra gli ambiti di interesse pubblico. In termini concreti, questo significa che il sistema sportivo incide su diritti e valori collettivi e non può più essere interpretato come una sfera esclusivamente privata.

Il corto circuito tra Costituzione e ordinamento sportivo

Nonostante questo cambio di prospettiva, l’assetto normativo dello sport italiano è rimasto invariato. Le federazioni sportive, compresa la FIGC, continuano a essere associazioni di diritto privato, regolate dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Tuttavia, esercitano funzioni che nella sostanza sono pubbliche:

  • organizzano competizioni ufficiali
  • stabiliscono regole e criteri di accesso
  • selezionano le rappresentative nazionali
  • esercitano poteri disciplinari e sanzionatori

In altre parole, governano un settore riconosciuto come pubblico senza essere soggetti alle stesse regole di trasparenza e responsabilità delle istituzioni pubbliche. Da qui nasce il corto circuito: la Costituzione attribuisce allo sport una dimensione pubblica, mentre l’ordinamento continua a trattarlo come un ambito privato.

Un sistema chiuso e autoreferenziale

Il funzionamento interno delle federazioni riflette questa ambiguità. La rielezione di Gravina con il 98% dei voti, dopo il fallimento della qualificazione ai Mondiali 2022, è un esempio emblematico di un sistema in cui le decisioni vengono prese all’interno di un circuito ristretto. Il presidente stesso ha ribadito che la scelta spetta al Consiglio Federale, confermando un modello decisionale interno che non prevede reali forme di controllo esterno.

Questo assetto produce un sistema:

  • chiuso, perché l’accesso alle posizioni decisionali è limitato
  • autoreferenziale, perché il consenso si forma all’interno dello stesso perimetro
  • impermeabile, perché difficilmente influenzabile dall’esterno

Il risultato è una struttura in cui chi governa lo sport è espressione degli stessi soggetti che operano al suo interno.

Il limite della riforma costituzionale

La riforma del 2023 ha introdotto un principio importante, ma non ha modificato i meccanismi di governance. Di conseguenza, si crea una distanza tra il riconoscimento formale dello sport come interesse pubblico e la realtà operativa del sistema.

Senza un intervento sulle regole, il rischio è che la riforma resti una dichiarazione di principio, priva di effetti concreti. Lo sport diventa pubblico nella definizione costituzionale, ma il potere che lo gestisce continua a restare privato.

Il ruolo del CONI e il tema del commissariamento

L’unico strumento previsto per intervenire su una federazione è il commissariamento da parte del CONI. Questa misura può essere adottata in presenza di situazioni che compromettono il funzionamento o le finalità dell’ente. I principali presupposti includono:

  • Gravi irregolarità amministrative o gestionali, violazioni statutarie o contabili
  • Violazioni dell’ordinamento sportivo, mancato rispetto di regolamenti e direttive
  • Impossibilità di funzionamento degli organi, paralisi decisionale
  • Crisi istituzionali interne, conflitti tra organi federali
  • Inadempimenti normativi, mancato adeguamento agli obblighi previsti
  • Esigenze straordinarie di tutela dell’interesse sportivo nazionale, legate alla continuità dell’attività o alla partecipazione internazionale

Il provvedimento è inoltre soggetto al controllo del giudice amministrativo, che può verificarne la legittimità.

Il caso FIGC e i limiti dell’intervento

Nel caso della FIGC, l’ipotesi più vicina a una possibile applicazione è quella legata alla tutela dell’interesse sportivo nazionale. Tuttavia, questa fattispecie si riferisce in genere a situazioni in cui la federazione impedisce o compromette la partecipazione alle competizioni internazionali.

Nel caso italiano, la Nazionale ha partecipato alle qualificazioni, pur senza ottenere il risultato. Questo rende difficile sostenere un intervento straordinario senza una interpretazione estensiva della norma. Di fatto, il sistema non prevede strumenti immediati per intervenire in presenza di un fallimento sportivo, se non attraverso dinamiche interne.

Una questione di sistema, non solo di risultati

Il caso Gravina evidenzia una criticità strutturale: la distanza tra la natura pubblica dello sport e la natura privata del potere che lo governa.

Finché questo squilibrio non verrà affrontato, il sistema continuerà a funzionare secondo logiche interne, indipendentemente dai risultati e dalle pressioni esterne.

Non si tratta solo di una questione legata alla FIGC o al suo presidente, ma di un nodo più ampio che riguarda l’intero modello di governance dello sport italiano.

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