Dal 13 luglio c’è il via libera dell’Agenzia delle Entrate all’opzione per la cessione del credito di imposta via web.
Il credito d’imposta per gli affitti commerciali potrà essere ceduto a soggetti terzi, banche comprese, previa comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo al bonus affitti spettante può essere effettuato dal 13 luglio al 31 dicembre 2021.
Si attende un nuovo provvedimento per la cessione dei crediti d’imposta per sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro.
Bonus affitto, cessione credito d’imposta dal 13 luglio 2020: modulo e istruzioni
Il Bonus affitti immobili ad uso non abitativo e negozi è riconosciuto ai titolari di Partita IVA prima dal DL Cura Italia e poi dal Decreto Rilancio.
Il titolare di partita IVA che ha maturato il credito d’imposta del 60% o del 30% (in caso di affitto d’azienda) potrà optare per la cessione totale e parziale ad altri soggetti mediante comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate il contribuente potrà effettuare direttamente la comunicazione per la cessione del bonus affitto immobili ad uso non abitativo.
Credito d’imposta su botteghe e negozi: modalità della comunicazione all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che hanno maturato il credito d’imposta per botteghe e negozi e il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente.
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta deve essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità approntate nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione redatta secondo il modello deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- il tipo di contratto a cui si riferisce;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e i mesi a cui si riferisce;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito
- d’imposta;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito.
Credito d’imposta ceduto: modalità di utilizzo
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.
Nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione è necessario che
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate,
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato.


