
L’indagine conclusa il 16 gennaio 2026 dalla Guardia di Finanza di Lodi su due influencer note al grande pubblico ha riportato al centro del dibattito una norma che per anni era rimasta ai margini dell’attenzione politica e mediatica: la cosiddetta tassa etica. Il recupero di oltre 250 mila euro di redditi non dichiarati è, di per sé, una notizia rilevante ma non eccezionale. Ciò che rende il caso emblematico è la contestazione formale dell’addizionale del 25% prevista dall’articolo 1, comma 466, della legge finanziaria 2006, applicata a redditi derivanti dalla produzione di contenuti espliciti online. Quella che nasceva come una norma pensata per colpire grandi editori di pornografia cartacea o canali televisivi tematici, oggi si riversa direttamente sull’economia digitale e sul lavoro autonomo.
Piattaforme come OnlyFans hanno trasformato radicalmente il mercato, abbassando le barriere all’ingresso e consentendo a singoli creator di costruire redditi significativi. In questo nuovo contesto, una disposizione scritta vent’anni fa produce effetti economici e giuridici profondamente diversi da quelli originariamente immaginati. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 285 del 4 novembre 2025, ha fugato ogni dubbio: il regime forfettario non esonera dal pagamento della tassa etica. Dal punto di vista tecnico-giuridico la conclusione è coerente, perché l’imposta sostitutiva assorbe Irpef e addizionali ordinarie, ma non quelle “speciali”. Sul piano politico, però, la scelta di riattivare con forza questo strumento apre una riflessione più ampia sul ruolo del fisco nell’economia dei contenuti digitali.
Chi colpisce la tassa etica e il nodo della valutazione fiscale
L’ambito di applicazione della tassa etica è volutamente ampio. Non riguarda solo la pornografia in senso stretto, ma anche i contenuti che incitano alla violenza e le attività che sfruttano la credulità popolare, come cartomanzia, astrologia e pratiche affini. È una scelta legislativa che risponde a un’impostazione chiara: non proibire determinate attività, ma scoraggiarle attraverso un prelievo fiscale maggiorato. Nel caso della pornografia digitale, il perimetro è definito in modo estensivo: rientrano tutte le opere multimediali che rappresentano atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti. Questo significa che molti creator, anche con strutture minime e organizzazione individuale, sono chiamati ad aprire una Partita Iva e a rispettare un regime fiscale particolarmente oneroso. L’addizionale del 25% si applica sul reddito imponibile e segue le stesse scadenze delle imposte sui redditi, con saldo e acconti da versare tramite modello F24. Il punto più delicato, tuttavia, è un altro: la qualificazione dei contenuti avviene “caso per caso” da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non è il contribuente a decidere se ciò che produce rientra nella categoria della pornografia, ma il Fisco. In un settore dove la linea tra erotismo e pornografia è culturalmente e socialmente mobile, questa impostazione introduce un’elevata incertezza giuridica. Per chi opera nel mercato digitale, la prevedibilità del carico fiscale diventa così un problema strutturale, con effetti diretti sulle scelte imprenditoriali e sugli investimenti.
Il paradosso etico dello Stato e la necessità di una riforma
La tassa etica solleva una questione che va oltre il singolo caso di Lodi. Da un lato, lo Stato esprime un giudizio di disvalore su alcune attività, etichettandole come socialmente problematiche. Dall’altro, rinuncia a vietarle o a regolamentarle in modo più stringente, preferendo trarne un beneficio economico diretto. Con un’aliquota così elevata, l’erario diventa di fatto un “socio occulto”, che partecipa ai profitti di attività perfettamente lecite ma moralmente controverse. Questo approccio è difficilmente conciliabile con una visione liberale e progressista dello Stato. In un ordinamento moderno, la fiscalità dovrebbe essere neutrale rispetto ai contenuti leciti, mentre il giudizio etico dovrebbe tradursi, semmai, in regole chiare di tutela, trasparenza e protezione dei soggetti più vulnerabili. Affidare al fisco il ruolo di arbitro morale rischia di confondere piani diversi e di alimentare un contenzioso permanente. L’operazione di Lodi va letta anche come un messaggio politico alle nuove generazioni: l’economia delle piattaforme non è una zona franca. È un messaggio legittimo, ma incompleto. Accanto al controllo serve una riflessione riformista che aggiorni norme nate in un’altra epoca, riduca l’ambiguità interpretativa e garantisca certezza del diritto. Solo così lo Stato può essere davvero credibile come regolatore di un’economia digitale europea, innovativa e rispettosa delle libertà economiche.

