
Il testamento di un mito non è solo un atto burocratico, è l’ultima melodia spartita tra chi resta. Ma quando le note si fanno confuse, la parola passa ai tribunali. Si è chiusa così, presso la Corte d’Appello di Roma, una delle contese giudiziarie più spinose legate all’eredità di Pino Daniele, il “Lazzaro felice” della musica italiana scomparso nel 2015. Al centro dello scontro, il figlio primogenito dell’artista e la sua seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi, protagonisti di un braccio di ferro che ha cercato di scardinare le volontà scritte dal cantautore nel 2012.
I giudici romani sono stati inamovibili: il testamento segreto di Pino Daniele va rispettato alla lettera, senza concessioni a interpretazioni postume o presunti patti non scritti. La sentenza ha infatti respinto sia le pretese economiche del figlio — che chiedeva la restituzione di circa 160 mila euro basandosi su un fantomatico accordo verbale — sia le richieste della Sciabbarrasi, che mirava a ottenere la comproprietà pro quota di tutti i diritti d’autore e connessi.
La geometria dei diritti: i punti 7 e 9 del testamento
Per comprendere la decisione, bisogna immergersi nella precisione quasi chirurgica con cui l’artista aveva diviso il suo patrimonio. Al punto 7 del documento, Pino Daniele è inequivocabile: «Lascio ai miei figli, in parti uguali tra loro, tutti i miei diritti d’autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore». Una clausola nata per proteggere i figli allora minorenni, affidando l’amministrazione all’avvocato Andrea Pietrolucci fino alla maggiore età dell’ultimo erede.
Tuttavia, è il punto 9 a creare il corto circuito interpretativo poi risolto in aula: «Lascio tutti i miei personali depositi… i diritti d’autore ed eventuali altri miei beni mobili ai miei figli e a mia moglie, in parti uguali tra loro». Una distinzione sottile ma fondamentale: alla moglie spettano i diritti d’autore e i beni mobili, ma non i diritti connessi (quelli relativi all’esecuzione e interpretazione dei brani), che il musicista ha voluto blindare esclusivamente a favore dei cinque figli: Alessandro, Cristina, Sara, Sofia e Francesco.
I giudici Petrolati, Marini e Giampaolino hanno stabilito che se il cantautore avesse voluto «dire o specificare altro», lo avrebbe fatto chiaramente, considerando anche le numerose donazioni e gli immobili già acquistati in vita per i parenti esclusi dal testamento. Per quanto riguarda il presunto “accordo verbale” tra le parti, la Corte lo ha liquidato come «infondato» per totale mancanza di prove. La partita di merito si chiude qui, lasciando spazio solo a un eventuale, ultimo ricorso in Cassazione.


