
La vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi legata al processo sui diritti televisivi Mediaset torna al centro dell’attenzione con una decisione che chiude un altro capitolo di una lunga battaglia legale. A distanza di anni dalla conclusione del procedimento in Italia, la controversia è arrivata davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), chiamata a valutare le contestazioni presentate dalla difesa dell’ex presidente del Consiglio sulle garanzie processuali e sulla legittimità della condanna. Il pronunciamento di Strasburgo interviene su questioni che avevano accompagnato il processo fin dai suoi passaggi più delicati, comprese le obiezioni relative all’imparzialità dei giudici, al diritto di difesa e all’applicazione delle norme penali.
La decisione riguarda una vicenda che ha segnato profondamente la storia giudiziaria e politica italiana. Dopo la morte di Berlusconi, avvenuta nel 2023, il ricorso avviato quando il leader di Forza Italia era ancora in vita è stato portato avanti dai suoi familiari. La Corte europea ha respinto le contestazioni sottoposte al suo esame, relative a dodici presunte violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Al centro del caso resta la condanna definitiva per frode fiscale nella compravendita dei diritti televisivi Mediaset, pronunciata dalla Cassazione nel 2013.
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Il verdetto della Cedu sulla condanna Mediaset
La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato nel caso Silvio Berlusconi contro Italia, registrato con il numero 8683/14 e avviato l’8 aprile 2014. La pronuncia riguarda la condanna a quattro anni di reclusione inflitta all’ex presidente del Consiglio per frode fiscale, tre dei quali coperti dall’indulto del 2006.
La sentenza definitiva della Cassazione era arrivata nel 2013, al termine del procedimento relativo alle operazioni di compravendita dei diritti televisivi Mediaset. Con la decisione europea, vengono respinte le doglianze attraverso cui la difesa aveva contestato diversi aspetti del processo italiano, sostenendo che fossero state violate garanzie fondamentali previste dalla Convenzione del 1950.
Tra i principi richiamati nel ricorso figuravano il diritto a un giudice indipendente e imparziale, la partecipazione effettiva al processo, il diritto di difesa, la parità delle parti nella formazione della prova e il principio di legalità della pena. La difesa aveva inoltre invocato il principio del ne bis in idem, che tutela dal rischio di essere giudicati o puniti due volte per il medesimo fatto nei termini previsti dalla legge.

Il ricorso presentato nel 2014 e il percorso a Strasburgo
L’iniziativa legale era stata curata negli anni dagli avvocati Niccolò Ghedini, scomparso nel 2022, e dai professori Bruno Nascimbene e Andrea Saccucci. Dopo una prima fase durata diversi anni, il ricorso era stato dichiarato ammissibile dalla Cedu. Il successivo esame aveva comportato anche dieci richieste di chiarimenti rivolte all’Italia, prima di arrivare alla valutazione del merito.
Il procedimento ha presentato passaggi particolari anche nella composizione del collegio giudicante. Il giudice italiano ordinario Raffaele Sabato si è astenuto. La stessa scelta è stata compiuta dal professore Enzo Cannizzaro, indicato come giudice ad hoc per l’Italia. Per completare il collegio, la Corte ha quindi fatto ricorso a un giudice di un altro Paese, il Liechtenstein, rappresentato da Alain Chablais, giurista svizzero.
Questi passaggi hanno caratterizzato la fase finale del procedimento europeo, chiamato a valutare le contestazioni relative a una sentenza che aveva già superato tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento italiano.

Le contestazioni sulla Cassazione e sull’imparzialità dei giudici
Una parte importante del ricorso riguardava le modalità con cui il procedimento era arrivato alla decisione definitiva. La difesa di Berlusconi aveva contestato, tra gli altri aspetti, l’assegnazione estiva del ricorso alla sezione feriale della Corte di Cassazione nel 2013. Secondo la tesi difensiva, la decisione sarebbe stata condizionata da una segnalazione relativa all’imminente prescrizione del reato, ritenuta errata.
Un’altra contestazione riguardava la scelta di celebrare il processo a Milano, anziché a Brescia. La difesa sosteneva che 62 magistrati del distretto milanese fossero azionisti di Mediaset all’epoca dei fatti e potessero quindi avere un interesse nella vicenda. Anche queste doglianze sono state respinte nell’ambito del ricorso europeo.
Particolare attenzione era stata dedicata al presidente del collegio della sezione feriale della Cassazione, Antonio Esposito, oggi in pensione. La difesa aveva messo in discussione la sua imparzialità, facendo riferimento a un’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino dopo la lettura del dispositivo della sentenza e prima del deposito delle motivazioni.
Erano state inoltre riferite agli avvocati dell’ex premier, da persone che conoscevano il magistrato, presunte espressioni private caratterizzate da ostilità politica nei confronti di Berlusconi, tra cui la frase: «se mi capita a tiro gli faccio un mazzo così». Si trattava di circostanze richiamate dalla difesa a sostegno della contestazione sull’imparzialità del giudice.
Testimoni, impedimenti e diritto di difesa
Tra gli altri motivi sottoposti alla Cedu figuravano le contestazioni sullo sfoltimento delle liste dei testimoni della difesa, con l’esclusione di persone ritenute superflue, e il mancato riconoscimento di cinque richieste di legittimo impedimento presentate da Berlusconi.
L’allora presidente del Consiglio aveva invocato impegni istituzionali, tra cui riunioni del Consiglio dei ministri e incontri con capi di Stato stranieri, oltre a motivi di salute legati a un’uveite bilaterale. Le questioni erano già state affrontate durante il procedimento italiano, anche nell’ambito dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato esaminati dalla Corte costituzionale.
La difesa aveva sostenuto che queste decisioni avessero inciso sulla possibilità dell’imputato di partecipare pienamente al processo e di esercitare il proprio diritto di difesa. Anche tali argomentazioni rientravano nel quadro delle dodici presunte violazioni sottoposte alla Corte europea.
Il ruolo di Berlusconi nella frode fiscale e le altre contestazioni
Un ulteriore punto riguardava la responsabilità attribuita a Berlusconi nella vicenda fiscale. La difesa contestava che l’ex premier fosse stato condannato come ideatore del sistema di frode fiscale pur non facendo formalmente parte degli organi societari di Mediaset e senza aver firmato le dichiarazioni dei redditi, sottoscritte invece da un dirigente della società.
Gli avvocati avevano inoltre censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando l’assenza di precedenti penali, e sostenuto che la condanna riguardasse uno schema di frode analogo a quello esaminato in altri procedimenti, denominati Mediatrade, celebrati a Milano e Roma per annualità differenti. Quei procedimenti si erano conclusi con decisioni irrevocabili di non luogo a procedere, motivate dalle formule «il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto».
La decisione della Cedu riguarda dunque un insieme articolato di contestazioni sulla regolarità del processo e sull’applicazione delle garanzie convenzionali. Con il rigetto del ricorso, la condanna definitiva di Berlusconi nel caso dei diritti televisivi Mediaset resta confermata sul piano delle contestazioni esaminate a Strasburgo. Si chiude così un ulteriore capitolo della lunga vicenda giudiziaria, iniziata in Italia e proseguita davanti alla Corte europea anche dopo la morte dell’ex presidente del Consiglio.


