Vai al contenuto

Certificato di malattia, l’Inps cambia tutto: le nuove regole da conoscere

Pubblicato: 08/09/2026 12:38

Una giornata di malattia iniziata con febbre, dolori o altri sintomi può trasformarsi in un problema burocratico se il medico di famiglia riesce a visitare il paziente soltanto il giorno successivo. È proprio in questa situazione che interviene una nuova indicazione dell’Inps, destinata a modificare le modalità con cui viene riconosciuta la tutela previdenziale.

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’istituto ha rivisto il precedente orientamento sulla decorrenza della malattia. La novità riguarda un caso preciso: quello in cui il lavoratore si ammala in una giornata, ma viene visitato dal proprio medico soltanto il giorno seguente.

La regola non consente di recuperare indistintamente i giorni precedenti. La possibilità di retrodatare la malattia resta infatti limitata e deve rispettare precise condizioni indicate dall’Inps.
Leggi anche: Malattia, stretta dell’Inps sulle visite fiscali: ecco cosa cambia

Quando decorre la malattia

Il principio generale non cambia. Ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dalla data nella quale viene redatto il certificato medico che attesta l’incapacità temporanea del lavoratore.

Si tratta della data dalla quale vengono determinati diversi aspetti legati all’evento: il periodo di carenza, cioè i primi tre giorni normalmente non indennizzati dall’Inps, le percentuali di indennizzo e il periodo massimo per il quale è prevista la tutela. La decorrenza può inoltre assumere rilievo in relazione ad alcuni obblighi collegati alla malattia, comprese eventuali conseguenze derivanti dall’assenza ingiustificata a una visita di controllo.

La novità riguarda però la possibilità di riconoscere anche il giorno precedente alla visita medica.

In passato questa possibilità era prevista quando il medico effettuava una visita domiciliare e indicava nel certificato la data dalla quale il paziente dichiarava di essere malato. Con la nuova circolare, invece, l’Inps estende questa possibilità anche alla visita effettuata in ambulatorio.

In concreto, se i sintomi compaiono un giorno e il medico riesce a visitare il lavoratore soltanto il giorno successivo, la decorrenza della malattia può essere fatta risalire al giorno precedente alla visita, ma soltanto se vengono rispettate tutte le condizioni stabilite dalla nuova disciplina.

Una sola giornata di retroattività

La modifica non introduce una possibilità generalizzata di presentare certificati con date arretrate. La retroattività resta infatti circoscritta al giorno immediatamente precedente alla visita.

Il certificato deve contenere, nell’apposito campo «Dichiara di essere ammalato dal…», una data che coincida esattamente con il giorno precedente a quello della visita.

Non è quindi possibile utilizzare questa procedura per recuperare più giornate di assenza. Se il medico indica una data precedente di oltre un giorno rispetto alla visita, la tutela previdenziale non può essere riconosciuta per quelle giornate arretrate.

La stessa impostazione vale anche per i certificati di continuazione e per quelli relativi alla ricaduta della malattia.

La decorrenza retroattiva, inoltre, non dipende dalla semplice dichiarazione del lavoratore. Deve essere il medico, sulla base della propria valutazione clinica, ad attestare nel certificato la data di inizio della malattia nei limiti consentiti.

Il caso di sabato, domenica e festivi

Esiste poi una limitazione legata ai giorni nei quali il medico di famiglia non è normalmente disponibile.

Il giorno precedente alla visita non può essere riconosciuto come decorrenza della malattia quando cade di sabato, domenica o in una giornata festiva infrasettimanale.

In queste situazioni il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale, cioè alla cosiddetta guardia medica. Si tratta del servizio destinato a garantire l’assistenza sanitaria nelle situazioni che non possono essere rinviate ai giorni e agli orari di disponibilità del medico di famiglia.

La nuova possibilità di retrodatazione, dunque, non può essere utilizzata per coprire una giornata nella quale il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi alla continuità assistenziale.

Perché cambia la regola

Alla base dell’intervento dell’Inps c’è anche l’evoluzione dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.

La normativa prevede che, quando viene ritenuta necessaria una visita domiciliare, il medico di famiglia possa effettuare la visita richiesta entro le 12 del giorno successivo. Nella pratica, però, l’organizzazione degli studi medici e degli accessi su appuntamento può fare sì che il lavoratore non venga visitato nella stessa giornata in cui compaiono i sintomi.

A questo si aggiungono la riduzione del numero dei medici di base e l’aumento dei carichi di lavoro. Il risultato è che può verificarsi con maggiore frequenza una situazione nella quale l’assenza dal lavoro comincia prima della visita medica.

Secondo l’impostazione alla base della nuova circolare, non sarebbe corretto far ricadere sul lavoratore le conseguenze di un ritardo determinato da esigenze organizzative dell’assistenza sanitaria, quando non dipende dalla sua volontà.

La modifica cerca quindi di adattare la disciplina della certificazione di malattia alle modalità con cui oggi vengono organizzati gli accessi al medico di famiglia, senza però eliminare i limiti necessari per la certificazione.

Cosa deve fare il lavoratore

La nuova regola non significa che sia sufficiente comunicare di essere malati dal giorno precedente per ottenere automaticamente il riconoscimento della giornata.

Il lavoratore deve innanzitutto contattare il proprio medico il prima possibile. Se la visita avviene il giorno successivo alla comparsa dei sintomi, sarà il medico, sulla base della propria valutazione, a stabilire se indicare nel certificato il giorno precedente come data di inizio della malattia.

La possibilità resta dunque legata a una certificazione medica correttamente compilata e ai limiti fissati dall’Inps. Non è prevista, invece, la possibilità di recuperare più giorni arretrati.

Va infine distinta la questione previdenziale da quella relativa al rapporto di lavoro. La nuova disposizione riguarda infatti esclusivamente la tutela previdenziale e non modifica gli altri obblighi del dipendente. Restano quindi valide le regole previste dal contratto collettivo e dal rapporto di lavoro per comunicare l’assenza al datore, compresi modalità e tempi della comunicazione.

La novità introdotta dalla Circolare Inps n. 92 del 4 settembre 2026 riguarda dunque un caso molto specifico: quando la malattia inizia un giorno e la visita del medico avviene quello successivo, la prima giornata può essere riconosciuta ai fini previdenziali anche se la visita è stata effettuata in ambulatorio, purché siano rispettate le condizioni previste dalla nuova disciplina.

Continua a leggere su TheSocialPost.it

Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure