
Decreto sicurezza, Mattarella ha firmato. Il fermo del poliziotto Carmelo Cinturrino, disposto dalla Procura di Milano, ha riacceso il dibattito sul cosiddetto “scudo penale” contenuto nel nuovo decreto sicurezza approvato dal governo. Il provvedimento – che introduce anche nuove misure su coltelli, manifestazioni e fermo preventivo – è stato controfirmato dal Presidente della Repubblica e bollinato dalla Ragioneria dello Stato: è dunque entrato in vigore.
Ma che cosa cambia davvero? E in quali casi si applica la norma di cui si discute?
Cosa prevede la normativa prima del decreto
Fino a oggi la procedura era regolata dall’articolo 335 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero è tenuto a iscrivere immediatamente nel registro delle notizie di reato ogni fatto che possa configurare un’ipotesi di reato.
Inoltre, quando emergono indizi a carico di una persona, il suo nome deve essere iscritto formalmente nel registro degli indagati. È un passaggio obbligato: non implica colpevolezza, ma segna l’avvio ufficiale dell’indagine nei confronti di un soggetto.
Cosa cambia con il nuovo decreto
L’articolo 12 del decreto sicurezza introduce una procedura diversa quando appare evidente che il fatto sia stato compiuto in presenza di una “causa di giustificazione”.
In questi casi il pubblico ministero non iscrive subito il nome nel registro ordinario degli indagati, ma procede con una annotazione preliminare in un modello separato.
Questo è il cuore dello “scudo penale”: una sorta di percorso differenziato quando, fin dall’inizio, si ritiene che il fatto possa essere giustificato dalla legge.
Cosa significa “causa di giustificazione”
Le cause di giustificazione sono previste dal codice penale e indicano situazioni in cui un fatto che normalmente costituirebbe reato non è punibile perché compiuto nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere.
Tra i casi più noti rientrano:
- l’esercizio del diritto di difesa (legittima difesa);
- l’adempimento del dovere da parte di un pubblico ufficiale;
- l’esercizio di un diritto (come il diritto di cronaca o di sciopero);
- il consenso dell’avente diritto.
In sostanza, se un fatto è commesso nell’ambito di una di queste situazioni, la punibilità può essere esclusa.
Riguarda solo le forze dell’ordine?
No. Lo “scudo” non è riservato esclusivamente ai poliziotti. La norma si applica a chiunque possa invocare una causa di giustificazione, quindi anche a cittadini comuni.
Tuttavia è evidente che il tema è esploso dopo il caso Cinturrino perché riguarda direttamente l’operato delle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni.
Come si svolgono le indagini con la nuova procedura
Anche con l’annotazione preliminare, alla persona cui è attribuito il fatto si applicano tutte le garanzie previste per gli indagati.
Il pubblico ministero ha poi tempi definiti:
- entro 30 giorni deve chiedere l’archiviazione se non sono necessari ulteriori accertamenti;
- entro 120 giorni deve decidere se iscrivere formalmente il nome nel registro ordinario, qualora ritenga necessari approfondimenti.
Non si tratta quindi di una immunità automatica, ma di una fase preliminare separata nei casi in cui la causa di giustificazione appaia evidente.
Il decreto è già in vigore?
Sì. Dopo la controfirma del Presidente della Repubblica e la bollinatura della Ragioneria dello Stato, il decreto è entrato in vigore.
Il dibattito resta aperto: per i sostenitori si tratta di una tutela necessaria per chi agisce nell’adempimento del dovere; per i critici, il rischio è quello di introdurre una disparità di trattamento nelle indagini. Il caso Cinturrino ha riportato la questione al centro della scena politica e giudiziaria.


